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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05093/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 337 c.p. e per altro reato non specificato nel testo. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, in modo meramente assertivo, un vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte rileva però che la censura non indica le ragioni di diritto né i dati di fatto posti a fondamento dell'asserito vizio, risultando quindi priva di specificità e non consentendo un effettivo controllo di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È richiamato come uno dei reati per cui vi era stata condanna in appello, ma la decisione di legittimità non affronta il merito della qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità per genericità dei motivi corrisponde al principio secondo cui il ricorso deve contenere una precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare un vizio di motivazione in modo assertivo, senza indicare specificamente le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura.
  • Ai fini dell'ammissibilità, il motivo di ricorso deve contenere una precisa e puntuale prospettazione delle questioni da sottoporre al controllo della Corte; la mera riproposizione di doglianze apodittiche non consente alcuna verifica di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause esimenti non indicate nel testo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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