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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32590/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciata in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, che aveva rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna per sottrazione di acqua mediante un allaccio abusivo e le relative aggravanti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, 546, 192 e 627 c.p.p. e agli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 7, c.p., sostenendo che il giudice del rinvio non avesse effettivamente applicato i principi indicati dalla sentenza rescindente e non avesse dimostrato la sussistenza del dolo. La difesa ha valorizzato il fatto che la manomissione del contatore, esterno all'abitazione, risaliva nel tempo e che l'imputata, subentrata al padre nell'appartamento, aveva chiesto la voltura dell'utenza idrica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva esaminato puntualmente la questione del dolo sulla base dell'istruttoria e delle dichiarazioni testimoniali. In particolare, era stato accertato che il contatore era inesistente e che l'allaccio era stato realizzato mediante un bypass con tubi in PVC nel vano destinato ai contatori. La generica richiesta di subentro nel possesso dell'immobile e di voltura delle utenze non era sufficiente a escludere il dolo, anche perché l'imputata non aveva mai presentato una specifica richiesta di apertura di una nuova pratica di allaccio, pur continuando a usufruire del servizio. Anche il secondo motivo è stato rigettato: la motivazione della sentenza impugnata sulla concreta offensività del fatto, desunta dalla protrazione della sottrazione dell'acqua per un lungo periodo e dalla sua continuazione dopo l'immissione nel possesso dell'immobile, è stata ritenuta sufficiente e non manifestamente illogica, quindi non sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Norma ricompresa nella contestazione, senza una specifica interpretazione sviluppata dalla Corte nella decisione.

  • art. 639-bis c.p.

    Norma ricompresa nella contestazione, senza una specifica interpretazione sviluppata dalla Corte nella decisione.

  • art. 624 c.p.

    La Corte considera la necessità di accertare il dolo nella sottrazione dell'acqua e ritiene che esso sia stato logicamente desunto dalle concrete modalità dell'allaccio abusivo e dalla prosecuzione dell'utilizzo senza richiesta di un nuovo allaccio.

  • art. 625, comma primo, n. 2, c.p.

    Norma relativa all'aggravamento contestato, richiamata nel giudizio sulla responsabilità, senza autonoma interpretazione nella decisione.

  • art. 625, comma primo, n. 7, c.p.

    Norma relativa all'aggravamento contestato, richiamata nel giudizio sulla responsabilità, senza autonoma interpretazione nella decisione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione al dedotto vizio di motivazione; la Corte ritiene adeguata la motivazione del giudice di rinvio.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato in relazione al dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato con riferimento alla valutazione degli elementi probatori e delle dichiarazioni testimoniali.

  • art. 627 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di rinvio di attenersi ai principi indicati dalla sentenza di annullamento; la Corte ritiene che tale obbligo sia stato rispettato.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ritiene sufficiente e non manifestamente illogica la motivazione che esclude la particolare tenuità sulla base della protrazione della sottrazione dell'acqua per un lungo periodo e della sua continuazione dopo l'immissione nel possesso dell'immobile.

Massime di principio

  • In tema di sottrazione fraudolenta di una risorsa erogata mediante utenza, il dolo può essere desunto dalle concrete modalità di realizzazione dell'allaccio abusivo e dalla consapevole prosecuzione dell'utilizzo del servizio senza presentare una specifica richiesta di regolarizzazione o di nuovo allaccio.
  • La generica richiesta di subentro nel possesso di un immobile e di voltura delle utenze non esclude di per sé il dolo della sottrazione, quando l'utenza non sia semplicemente intestata ad altro soggetto ma risulti realizzata mediante un allaccio abusivo privo di contatore e l'utilizzatore non abbia richiesto l'apertura di una nuova pratica di allaccio.
  • In sede di legittimità, la motivazione del giudice di rinvio è adeguata quando esamina le deduzioni difensive alla luce dei principi fissati dalla sentenza rescindente e indica, sulla base dell'istruttoria, le ragioni del loro rigetto; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi probatori.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., la protrazione della condotta appropriativa per un lungo periodo e la sua continuazione dopo l'immissione nel possesso dell'immobile possono fondare una valutazione negativa sulla particolare tenuità del fatto, purché la motivazione sia sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La valutazione della concreta offensività del fatto, adeguatamente motivata e priva di manifesta illogicità, non è censurabile in sede di legittimità mediante una diversa rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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