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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01170/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta quindi ferma, non essendo stata accolta alcuna censura sul punto relativo alla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo riguardava la ritenuta recidiva: il ricorrente ne contestava la valorizzazione ai fini decisori. La Corte di cassazione ha però ritenuto la doglianza inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e, inoltre, generica, poiché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È la norma incriminatrice del reato oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, ma ne prende atto come titolo di reato contestato e giudicato.

  • art. 385 c.p.p.

    Non citato nel testo come norma processuale; non determinabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza è inammissibile anche quando è formulata in modo generico, ossia senza indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione impugnata.
  • La mera contestazione della recidiva, se non accompagnata da un reale confronto con la motivazione della sentenza di merito, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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