Cassazione Penale, Ordinanza n. 02460/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In appello la condanna per furto era stata solo parzialmente riformata: il giudice di secondo grado aveva assolto l'imputato da parte delle condotte contestate e rideterminato la pena in anni uno, mesi quattro, giorni otto di reclusione ed euro 800 di multa. Con il ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, ha dedotto tre censure: (1) mancata assunzione di una prova decisiva, perché non era stato disposto un accertamento peritale psichiatrico volto a verificare un eventuale vizio totale o parziale di mente al momento dei fatti, oppure la capacità di partecipare coscientemente al processo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vizio totale o parziale di mente; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già dedotte in appello e già motivate mente respinte dalla Corte territoriale, senza una critica argomentata specifica. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta logicamente coerente e insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; la loro carenza determina inammissibilità.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso a una motivazione di merito coerente e logica; se così motivato, il diniego non è censurabile in cassazione nei limiti prospettati dal ricorso.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre, in modo generico, le stesse censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito.
- La mancata specifica confutazione delle ragioni poste a base della decisione impugnata comporta l'inammissibilità del motivo, perché viene meno la funzione tipica dell'impugnazione.
- La deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva non è ammissibile se non si confronta con la motivazione con cui il giudice di merito ha escluso la necessità dell'approfondimento istruttorio richiesto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o giuridicamente errata; se sorretto da motivazione congrua e coerente, resta insindacabile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
Come è indicizzato
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