Cassazione Penale, Ordinanza n. 25963/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di tre precedenti sentenze. In cassazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avesse analizzato compiutamente, nella loro connessione, gli elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso richiesto dall'art. 81 c.p. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse invece considerato tutti gli elementi indicativi dell'occasionalità delle condotte, poste in essere a scopo di lucro da un soggetto senza fissa dimora e qualificabili come espressive di uno stile di vita, senza emergere elementi dimostrativi della preordinazione. I motivi di ricorso sono stati qualificati come mera manifestazione di dissenso e come richiesta di una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la motivazione dell'ordinanza era esente da lacune e da manifesta illogicità, poiché il giudice dell'esecuzione aveva correttamente escluso la prova dell'originaria progettazione unitaria dei reati. È stata quindi confermata la decisione che negava il riconoscimento della continuazione; alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
è richiamato come motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata perché il provvedimento di merito non presentava errori di diritto rilevabili in cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
delimita il sindacato di legittimità al controllo sulla motivazione, nei limiti dell'assenza di manifesta illogicità e della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili
disciplina la continuazione; il suo riconoscimento presuppone la prova dell'unità del disegno criminoso e non può essere fondato sul solo dubbio
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
il controllo di legittimità sulla motivazione non consente la rivalutazione del merito o degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede la prova dell'originaria progettazione unitaria delle condotte; non basta la mera possibilità o il dubbio sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso.
- Quando il giudice di merito ha esaminato gli elementi fattuali rilevanti e ha motivato in modo logicamente coerente l'esclusione dell'unicità del disegno criminoso, la Corte di cassazione non può sostituire una propria diversa lettura del materiale probatorio.
- In sede di legittimità, la censura di motivazione è ammissibile solo se deduce assenza di motivazione, manifesta illogicità o carenza di ragioni giuridicamente apprezzabili; non è consentita la revisione degli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- Il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in punto pena e, pertanto, non può essere accordato sulla base di un generico favor rei in assenza di elementi dimostrativi univoci.
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