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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43093/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riconoscimento dell'equo indennizzo per ingiusta detenzione derivante da misura cautelare emessa con riferimento ai reati di associazione per delinquere (capo A), riciclaggio (capo B), contraffazione di titolo di pubblico credito (capo C) e falsità commessa da privati in atto pubblico (capo D). Il ricorrente contestava violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizi motivazionali per contraddittorietà e manifesta illogicità: in particolare deduceva che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere estinti per prescrizione due reati (così incidendo sulla valutazione dei limiti edittali) e che la motivazione circa la condotta ostativa (dolo o colpa grave) sarebbe fondata su valutazioni contrarie alle sentenze di merito e su ricostruzione dei fatti non adeguatamente esplicitata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello che, con valutazione ex ante autonoma rispetto al giudizio di merito, ha concluso che la condotta di Galasso, pur non integrando necessariamente reati nel giudizio penale, ha concorso a creare la falsa apparenza della configurabilità di reati (organizzazione e negoziazione di titoli falsi) e quindi a determinare l'adozione della misura cautelare. La Corte ha precisato che la colpa grave non richiede che la condotta sia di per sé penalmente integrare il reato, ma solo che, in un giudizio ex ante, essa abbia contribuito a ingenerare l'errore dell'autorità. Ha confermato la rilevanza di elementi come contatti telefonici, il progetto di negoziazione di titoli falsi e la falsificazione di un provvedimento di dissequestro. Conseguentemente l'istanza di riparazione è stata respinta e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte interpreta la norma nel senso che l'assenza di responsabilità penale non esclude la possibilità di ritenere la colpa grave del detenuto se, in una valutazione ex ante autonoma, la sua condotta ha concorso a creare la falsa apparenza di un reato che ha indotto la misura cautelare

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sul reato di associazione per delinquere: la Cassazione osserva che l'assoluzione per il reato associativo non esclude che la materialità di un'organizzazione, posta in relazione con il ricorrente, possa aver contribuito a creare l'apparenza di illecito che giustificava la cautela

  • artt. 473 e 482 cod. pen.

    artt. 473 e 482 cod. pen.

    Norme relative alla falsificazione di atti pubblici e alla falsità in atti: la Corte valuta la rilevanza della falsificazione (in particolare di un provvedimento di dissequestro) quale elemento che ha alimentato la falsa apparenza di illiceità e la sussistenza di condotte gravemente colpose

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata quale regola procedurale per i limiti della motivazione del ricorso in Cassazione (schematizzazione del motivo nei limiti strettamente necessari), citata a fini di procedimento e definizione del perimetro delle censure

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione effettua una valutazione autonoma ed ex ante rispetto al processo di merito: non indaga se esista un reato, ma se la condotta dell'indagato abbia contribuito a creare la falsa apparenza di illecito che ha indotto la misura cautelare.
  • La 'colpa grave' ai fini dell'art. 314 c.p.p. non richiede che la condotta del richiedente integri necessariamente un reato punibile; è sufficiente che, per negligenza eclatante o condotte gravemente colpose, essa abbia contribuito a dare causa all'adozione o al mantenimento della custodia cautelare.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: va valutato il ruolo causale della condotta del detenuto rispetto alle ragioni della misura cautelare.
  • Per negare l'indennizzo il giudice può fondarsi su elementi extraprocedimentali o su dichiarazioni/contatti dell'indagato che dimostrino la sua partecipazione a un progetto delittuoso o la sua grave negligenza nel creare l'apparenza del reato.
  • In giudizi di riparazione è necessario il confronto specifico fra la condotta dell'indagato e le ragioni dell'intervento cautelare; una motivazione che mostri collegamenti oggettivi (es. contatti telefonici, falsificazione di documenti) rende difficoltoso ottenere l'indennizzo.
  • Per chi richiede la riparazione, la strategia difensiva utile è documentare e dimostrare l'assenza di comportamenti che possano altresì essere valutati ex ante come gravemente colposi o dolosi e mostrare che l'errore dell'autorità è stato isolato e non determinato da comportamenti propri.

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