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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28829/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la posizione di un soggetto già condannato con sentenza di appello irrevocabile il 21 giugno 2019 per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In sede esecutiva egli chiedeva che fosse dichiarata cessata la propria partecipazione associativa a far data dal 22 gennaio 2014, coincidente con l'espiazione della pena e con l'arresto, sostenendo che la data finale indicata nella sentenza di cognizione fosse solo convenzionale, che mancassero riferimenti fattuali sino a tutto il 2015 e che, cessati i reati fine, dovesse ritenersi cessata anche la permanenza nel reato associativo. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha invece ritenuto che il giudicato non potesse essere modificato quanto al tempus commissi delicti, poiché la contestazione era 'chiusa' con indicazione temporale dal settembre 2011 fino a tutto il 2015 e i giudici di cognizione non avevano delimitato diversamente il periodo di partecipazione, che restava quindi fissato al 31 dicembre 2015. Il ricorso deduceva quindi l'erroneità di tale ricostruzione e chiedeva, in sostanza, una diversa lettura del giudicato per anticipare la cessazione della partecipazione associativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure, qualificandole anche come reiterative di rilievi già esaminati dalla Corte di appello in sede esecutiva. Ha ribadito che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato ed esplicitarne contenuto e limiti, ma non può modificare la data del commesso reato quando il momento di consumazione sia stato individuato con precisione in sede di cognizione. Nel caso concreto, essendo la contestazione formulata in modo chiuso con riferimento temporale dal settembre 2011 fino a tutto il 2015, la partecipazione associativa doveva considerarsi ferma al 31/12/2015 e non poteva essere anticipata al 22/01/2014. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata considerata nel suo arco temporale di consumazione così come cristallizzato nel giudicato di cognizione; in sede esecutiva non può esserne anticipata la cessazione se la contestazione è chiusa e temporalmente determinata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti contenuto e limiti, ma non può alterare un dato temporale del reato già definitivamente accertato in cognizione quando questo sia stato precisato in modo chiaro e delimitato.
  • Quando la contestazione del reato associativo è formulata con 'contestazione chiusa' e indica un termine finale specifico, tale delimitazione temporale vincola anche il giudice dell'esecuzione, che non può anticipare la cessazione della partecipazione sulla base di elementi difformi non recepiti nel giudicato.
  • La deduzione secondo cui la partecipazione a un'associazione per delinquere cesserebbe automaticamente con la cessazione dei reati-fine o con l'arresto del partecipante non può essere accolta se contrasta con il periodo di consumazione definitivamente accertato nella sentenza di condanna.
  • Il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione è inammissibile quando ripropone in modo meramente reiterativo questioni già esaminate e disattese, senza offrire reali profili di censura sul limite dell'interpretazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroStupefacentiProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiInutilizzabilità della prova

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