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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17151/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello con due censure principali: (1) violazione delle norme sulla valutazione delle dichiarazioni della teste chiamante in correità (art. 192 e connessi), sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Sonia Botticelli per mancata emissione degli avvisi ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen., e carenza di riscontri e motivazione sull'attendibilità della dichiarante; (2) vizio nel calcolo delle sanzioni ai sensi degli artt. 453 e 455 cod. pen., lamentando una riduzione della pena pecuniaria superiore a un terzo mentre la pena detentiva era stata diminuita in misura inferiore a un terzo, con richiesta di parità di riduzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha qualificato le censure come generiche e in parte nuove (non dedotte in appello), osservando che la responsabilità dell'imputato era fondata su prove autonome e corroboranti (arresto in flagranza di Botticelli con banconote contraffatte, rinvenimento di banconote nel veicolo del ricorrente da parte dei Carabinieri, e la testimonianza di un altro testimone, Salvati). Ha inoltre richiamato l'onere, in cassazione, di specificare gli atti affetti dal vizio e la loro incidenza, e che questioni non proposte in appello non sono ammissibili in cassazione. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la pretesa di una riduzione paritaria delle sanzioni: non esiste un diritto dell'imputato a una identica misura di attenuazione per pena pecuniaria e pena detentiva; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni del diverso trattamento, considerata la valutazione favorevole già operata dal Tribunale di primo grado (non applicazione della recidiva e riconoscimento dell'attenuante). In conseguenza il ricorso è stato rigettato e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Norma relativa alla messa in circolazione di monete o banconote contraffatte; nel caso ha riguardato il reato per cui il ricorrente è stato condannato.

  • art. 453 cod. pen.

    Norma sanzionatoria collegata; è stata presa in considerazione nella determinazione della pena pecuniaria e nel confronto con l'art. 455.

  • art. 62, comma primo, n.4 cod. pen.

    Riferimento all'attenuante riconosciuta (danno di lieve entità) che ha inciso sulla determinazione della pena.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni e della loro attendibilità; la Corte ha ritenuto che, anche a fronte delle censure, esistevano riscontri autonomi che giustificavano l'uso delle dichiarazioni della teste.

  • art. 64, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sugli avvisi al dichiarante (tutela della facoltà di non autoaccusarsi); la mancata contestuale deduzione di specifici vizi e la genericità del motivo hanno reso la censura inammissibile in cassazione.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma citata nella doglianza attinente all'inutilizzabilità di determinate dichiarazioni; la Corte ha ritenuto la questione nuova e non dedotta in appello, quindi non ammissibile in cassazione.

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Citato tra le norme invocate dal ricorrente in rapporto alla valutazione delle dichiarazioni e delle garanzie procedurali; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sollevata.

Massime di principio

  • Se si contesta l'utilizzabilità o l'attendibilità della testimonianza di un coautore/teste chiamante in correità, è essenziale nell'appello indicare specificamente gli atti viziati, dimostrarne la decisività per la sentenza e richiedere i relativi provvedimenti: in cassazione motivi generici o questioni non sollevate in appello sono spesso inammissibili.
  • La mancanza formale di avvisi o altri profili procedurali non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni se esistono riscontri autonomi e concreti (es. arresto in flagranza, sequestro di prove, dichiarazioni concordanti di terzi) che corroborano il contenuto delle dichiarazioni medesime.
  • In tema di misura delle sanzioni congiunte (pena detentiva e pena pecuniaria), non sussiste un automatismo per cui la riduzione di una parte debba essere replicata alla seconda nella stessa percentuale: il giudice può motivare diversamente il trattamento punitivo in relazione alla valutazione complessiva della fattispecie e delle attenuanti.
  • In cassazione l'onere di specificità è elevato: va indicato quali atti siano viziati e in che modo il vizio abbia inciso sulla decisione impugnata; ciò serve a evitare deduzioni meramente assertive e nuove questioni non devolute al giudice d'appello.
  • Per contestare il calcolo della pena è necessario dimostrare un errore di diritto o di calcolo concreto, non solo il disaccordo sulla valutazione di merito; occorre mettere in luce una violazione normativa nella determinazione delle singole componenti sanzionatorie.

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