Cassazione Penale, Sentenza n. 17151/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello con due censure principali: (1) violazione delle norme sulla valutazione delle dichiarazioni della teste chiamante in correità (art. 192 e connessi), sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Sonia Botticelli per mancata emissione degli avvisi ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen., e carenza di riscontri e motivazione sull'attendibilità della dichiarante; (2) vizio nel calcolo delle sanzioni ai sensi degli artt. 453 e 455 cod. pen., lamentando una riduzione della pena pecuniaria superiore a un terzo mentre la pena detentiva era stata diminuita in misura inferiore a un terzo, con richiesta di parità di riduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha qualificato le censure come generiche e in parte nuove (non dedotte in appello), osservando che la responsabilità dell'imputato era fondata su prove autonome e corroboranti (arresto in flagranza di Botticelli con banconote contraffatte, rinvenimento di banconote nel veicolo del ricorrente da parte dei Carabinieri, e la testimonianza di un altro testimone, Salvati). Ha inoltre richiamato l'onere, in cassazione, di specificare gli atti affetti dal vizio e la loro incidenza, e che questioni non proposte in appello non sono ammissibili in cassazione. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la pretesa di una riduzione paritaria delle sanzioni: non esiste un diritto dell'imputato a una identica misura di attenuazione per pena pecuniaria e pena detentiva; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni del diverso trattamento, considerata la valutazione favorevole già operata dal Tribunale di primo grado (non applicazione della recidiva e riconoscimento dell'attenuante). In conseguenza il ricorso è stato rigettato e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma relativa alla messa in circolazione di monete o banconote contraffatte; nel caso ha riguardato il reato per cui il ricorrente è stato condannato.
Norma sanzionatoria collegata; è stata presa in considerazione nella determinazione della pena pecuniaria e nel confronto con l'art. 455.
art. 62, comma primo, n.4 cod. pen.
Riferimento all'attenuante riconosciuta (danno di lieve entità) che ha inciso sulla determinazione della pena.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni e della loro attendibilità; la Corte ha ritenuto che, anche a fronte delle censure, esistevano riscontri autonomi che giustificavano l'uso delle dichiarazioni della teste.
art. 64, comma 3 cod. proc. pen.
Norma sugli avvisi al dichiarante (tutela della facoltà di non autoaccusarsi); la mancata contestuale deduzione di specifici vizi e la genericità del motivo hanno reso la censura inammissibile in cassazione.
Norma citata nella doglianza attinente all'inutilizzabilità di determinate dichiarazioni; la Corte ha ritenuto la questione nuova e non dedotta in appello, quindi non ammissibile in cassazione.
Citato tra le norme invocate dal ricorrente in rapporto alla valutazione delle dichiarazioni e delle garanzie procedurali; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sollevata.
Massime di principio
- Se si contesta l'utilizzabilità o l'attendibilità della testimonianza di un coautore/teste chiamante in correità, è essenziale nell'appello indicare specificamente gli atti viziati, dimostrarne la decisività per la sentenza e richiedere i relativi provvedimenti: in cassazione motivi generici o questioni non sollevate in appello sono spesso inammissibili.
- La mancanza formale di avvisi o altri profili procedurali non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni se esistono riscontri autonomi e concreti (es. arresto in flagranza, sequestro di prove, dichiarazioni concordanti di terzi) che corroborano il contenuto delle dichiarazioni medesime.
- In tema di misura delle sanzioni congiunte (pena detentiva e pena pecuniaria), non sussiste un automatismo per cui la riduzione di una parte debba essere replicata alla seconda nella stessa percentuale: il giudice può motivare diversamente il trattamento punitivo in relazione alla valutazione complessiva della fattispecie e delle attenuanti.
- In cassazione l'onere di specificità è elevato: va indicato quali atti siano viziati e in che modo il vizio abbia inciso sulla decisione impugnata; ciò serve a evitare deduzioni meramente assertive e nuove questioni non devolute al giudice d'appello.
- Per contestare il calcolo della pena è necessario dimostrare un errore di diritto o di calcolo concreto, non solo il disaccordo sulla valutazione di merito; occorre mettere in luce una violazione normativa nella determinazione delle singole componenti sanzionatorie.
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