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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13366/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna in rito abbreviato per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (mancata presenza al controllo di polizia durante la notte in violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione tra le 22.00 e le 6.00). Due censure principali: (1) vizio di motivazione per presunto travisamento dei fatti in quanto il giudice avrebbe ritenuto che i Carabinieri avessero suonato sia al citofono sia al campanello durante il controllo notturno, mentre secondo il ricorrente tale doppio accesso sarebbe avvenuto solo nel controllo successivo delle 13:30; (2) vizio di motivazione per il riconoscimento della recidiva, con richiesta di esclusione per mancato continuum tra i precedenti e il reato odierno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico poiché il ricorrente non ha confrontato il proprio censurato con il percorso logico della sentenza impugnata e con la concreta annotazione di polizia giudiziaria presente negli atti che riferiva il doppio suono (citofono e campanello). Il secondo motivo è stato ritenuto ugualmente aspecifico perché la sentenza d'appello aveva esplicitamente motivato il riconoscimento della recidiva richiamando il numero e la data dei precedenti, e il ricorrente non ha confutato quella valutazione; pertanto entrambi i motivi non superano il requisito di specificità richiesto in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2

    Norma sanzionatoria collegata alla violazione delle misure di prevenzione (qui: sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e prescrizione di permanenza notturna), che ha costituito il titolo di reato per la condanna.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esposizione dei motivi in Cassazione nei termini strettamente necessari; il ricorso è stato valutato nei limiti di tale disposizione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ivi comprese le spese e il versamento alla Cassa delle ammende, applicate nel caso di specie.

  • Cass. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 (Delle Cave)

    Giurisprudenza richiamata in tema di specificità del motivo di ricorso: la mancata confrontazione puntuale con il percorso logico della sentenza di merito comporta inammissibilità.

  • Cass. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Ulteriore riferimento giurisprudenziale sui requisiti di specificità e sul necessario confronto con le ragioni della decisione impugnata.

  • Cass. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (P.G. in proc. Calibè)

    Indicazione della Suprema Corte secondo cui il numero e la data dei precedenti sono indici rilevanti per il giudizio di recidiva; direttamente richiamata dall'appello di merito e valorizzata dalla Cassazione nel rigetto.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con il percorso logico-motivazionale della decisione impugnata; deduzioni generiche o di principio prive di confronto serrato con le argomentazioni del giudice di merito sono inammissibili.
  • La censura per 'travisamento per invenzione' richiede l'indicazione precisa del passaggio motivazionale contestato e la prova che il fatto riportato nella sentenza sia inesistente negli atti; non è sufficiente l'affermazione generica della discrasia.
  • Nel valutare la recidiva il giudice può tener conto, tra gli elementi, del numero e delle date dei precedenti: chi contesta tale valutazione deve puntualmente argomentare perché quegli elementi non siano pertinenti o siano stati valutati in modo errato.
  • Se il motivo di ricorso non mostra dove e perché la sentenza impugnata avrebbe errato, la perdita del requisito di specificità comporta l'inammissibilità e le previste sanzioni economiche procedurali.
  • In simili ipotesi difensive è strategicamente importante indicare esattamente le pagine e i passaggi della sentenza impugnata che si ritiene errati e mettere a confronto le fonti probatorie (verbali, annotazioni, atti) per dimostrare la discrepanza.

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