Cassazione Civile, Ordinanza n. 01401/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, con due motivi sostanzialmente connessi, che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato; ha quindi contestato la declaratoria di tardività, sostenendo anche che non vi fosse prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo alla propria cancelleria e richiamando un’attestazione interna secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale civile. La Corte ha rilevato inoltre che il ricorso era privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e, nel merito, che il giudice di merito aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" nel fascicolo, ritenendola idonea a rendere il provvedimento conoscibile; l’opposizione, proposta oltre un anno dopo, era quindi tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente mancante l’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio sufficiente a determinare l’inammissibilità. Ha poi osservato, in ogni caso, che le censure erano inammissibili anche nel merito, poiché la comunicazione del provvedimento poteva avvenire in forma equipollente purché fosse garantita l’effettiva conoscenza del destinatario; il Tribunale aveva accertato che il fascicolo risultava passato "al visto PM" in data 1.8.2019 e che l’opposizione era stata proposta soltanto il 26.10.2020, dunque oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore sulla definizione del ricorso.
la comunicazione del provvedimento può essere realizzata anche in forma equipollente rispetto alle modalità previste dalla norma, purché assicuri effettiva conoscenza.
richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. per individuare le forme di comunicazione del provvedimento.
il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio e rende tardiva l’opposizione proposta oltre il termine semestrale/long stop dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento di liquidazione del compenso, non è necessaria una comunicazione formale in senso stretto se dagli atti risulta una modalità equipollente idonea a portare il provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- L’opponente che contesti la tardività deve allegare e dimostrare la mancata conoscenza del provvedimento per causa a lui non imputabile; mere difficoltà organizzative interne non bastano a escludere la decorrenza del termine.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera anche per i provvedimenti a contenuto decisorio, compresi quelli non notificati o comunicati, quando la legge ne ricollega comunque l’impugnabilità alla pubblicazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa, trattandosi di requisito essenziale del ricorso stesso.
- La mancata costituzione dell’intimato e la proposizione del ricorso da parte della Procura della Repubblica escludono la condanna alle spese, ma non incidono sull’inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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