Cassazione Civile, Ordinanza n. 34700/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, a sua volta proposto contro la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti in relazione a più avvisi di accertamento relativi alle annualità 2004 e 2005. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato istanza di estinzione per intervenuta definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. L'Agenzia ha quindi chiesto dapprima l'estinzione parziale limitatamente ad alcuni avvisi notificati al de cuius e, successivamente, l'estinzione integrale del giudizio anche per i restanti avvisi notificati alla ricorrente, insistendo sul perfezionamento della definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha preso atto delle istanze dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato integralmente estinto il giudizio di legittimità per effetto della definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto per le spese del giudizio di cassazione, che restano a carico della parte che le ha anticipate, richiamando l'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la definizione agevolata della lite pendente comporta l'estinzione del giudizio quando la relativa istanza risulta perfezionata e richiesta dalle parti interessate
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
il costo del processo pendente è assorbito dalla definizione agevolata, con conseguente regolazione delle spese secondo la disciplina speciale
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, in coerenza con l'estinzione per definizione agevolata
Massime di principio
- Quando interviene la definizione agevolata della lite pendente prevista dalla normativa speciale, il giudizio tributario di legittimità deve essere dichiarato estinto se la relativa richiesta è effettivamente formulata e risulta riferita a tutte le controversie ancora pendenti.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata travolge il processo nella sua interezza anche se inizialmente la richiesta sia stata formulata solo per una parte degli avvisi, purché successivamente la definizione sia estesa a tutti gli atti ancora in contestazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese del giudizio di cassazione non seguono il criterio ordinario della soccombenza, ma restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
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