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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25557/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui una regione aveva irrogato una sanzione amministrativa in solido al legale rappresentante di una cooperativa agricola e alla cooperativa stessa per asserita violazione degli obblighi previsti dalla disciplina sulle quote latte: mancata registrazione nel SIAN del versamento del prelievo eventualmente dovuto sui quantitativi di latte conferiti oltre quota, mancato invio delle ricevute di versamento o della fideiussione, e conseguente applicazione della sanzione di cui alla L. n. 119/2003 e al D.M. 31 luglio 2003. In primo grado l'opposizione era stata accolta e l'ordinanza annullata; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo che la sanzione fosse fissa e che il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. n. 689/1981 dovesse essere commisurato a un terzo del prelievo/sanzione determinata sul prelievo supplementare, non alla somma versata dai ricorrenti. I ricorrenti hanno proposto tre motivi di cassazione contro la sentenza d'appello, ma prima della decisione hanno depositato memoria con documentazione attestante la revoca in autotutela, da parte della Regione, dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, deducendo la cessazione della materia del contendere e quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della produzione documentale consentita in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ritenendo provata la revoca in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione da parte della Regione Emilia-Romagna. Poiché il provvedimento sanzionatorio posto a fondamento del giudizio era stato eliminato, è venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, qualificando la vicenda come cessazione della materia del contendere; ha compensato le spese del giudizio e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 689/1981

    ricorso ex art. 22 L. 689/1981

    è richiamato come base del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione amministrativa.

  • art. 5, comma 2, L. 119/2003

    violazione dell'art. 5, comma 2 L. 119/2003

    indica l'obbligo di registrazione nel SIAN del versamento del prelievo eventualmente dovuto e degli adempimenti correlati sulle quote latte.

  • art. 6, comma 7, D.M. 31.07.2003

    art. 6, comma 7 del DM 31.07.2003

    viene richiamato quale norma che impone il successivo adempimento di invio della prova del versamento o della fideiussione entro il termine previsto.

  • art. 5, comma 5, L. 119/2003

    sanzione amministrativa prevista all'art. 5, comma 5, L. n. 119/03

    la sentenza d'appello riteneva che prevedesse una sanzione fissa, commisurata al prelievo eventualmente dovuto, con limiti minimo e massimo aventi funzione solo di soglia.

  • art. 16 L. 689/1981

    beneficio previsto dall’art. 16 legge n. 689 del 1981

    la Corte d'appello aveva ritenuto che il pagamento in misura ridotta dovesse essere pari a un terzo della sanzione determinata sul prelievo; la Cassazione non decide nel merito per sopravvenuta revoca del provvedimento.

  • art. 14 L. 689/1981

    termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981

    richiamato in relazione alla tempestività della contestazione rispetto all'accertamento della violazione.

  • art. 372 c.p.c.

    nei termini previsti dall’art. 372 c.p.c.

    consente la produzione documentale in cassazione quando attenga all'ammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

    la memoria è stata usata per depositare il documento sopravvenuto rilevante ai fini dell'ammissibilità/interesse al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non si applica quando l'inammissibilità dipende da sopravvenuta carenza di interesse e non da inammissibilità originaria o rigetto.

Massime di principio

  • Se, nelle more del giudizio di cassazione, il provvedimento amministrativo o giudiziale impugnato viene revocato o comunque eliminato dall'ordinamento, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere, quando accertata in cassazione, comporta la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti non passate in giudicato, poiché elimina la ragione stessa del contendere.
  • La produzione documentale in cassazione è ammissibile quando è funzionale a dimostrare un fatto sopravvenuto incidente sull'ammissibilità o sull'interesse all'impugnazione.
  • L'esclusione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera anche quando l'inammissibilità del ricorso è determinata da una sopravvenienza che estingue l'interesse alla decisione, e non solo nei casi di rigetto o inammissibilità originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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