Cassazione Civile, Ordinanza n. 25557/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui una regione aveva irrogato una sanzione amministrativa in solido al legale rappresentante di una cooperativa agricola e alla cooperativa stessa per asserita violazione degli obblighi previsti dalla disciplina sulle quote latte: mancata registrazione nel SIAN del versamento del prelievo eventualmente dovuto sui quantitativi di latte conferiti oltre quota, mancato invio delle ricevute di versamento o della fideiussione, e conseguente applicazione della sanzione di cui alla L. n. 119/2003 e al D.M. 31 luglio 2003. In primo grado l'opposizione era stata accolta e l'ordinanza annullata; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo che la sanzione fosse fissa e che il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. n. 689/1981 dovesse essere commisurato a un terzo del prelievo/sanzione determinata sul prelievo supplementare, non alla somma versata dai ricorrenti. I ricorrenti hanno proposto tre motivi di cassazione contro la sentenza d'appello, ma prima della decisione hanno depositato memoria con documentazione attestante la revoca in autotutela, da parte della Regione, dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, deducendo la cessazione della materia del contendere e quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della produzione documentale consentita in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ritenendo provata la revoca in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione da parte della Regione Emilia-Romagna. Poiché il provvedimento sanzionatorio posto a fondamento del giudizio era stato eliminato, è venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, qualificando la vicenda come cessazione della materia del contendere; ha compensato le spese del giudizio e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
ricorso ex art. 22 L. 689/1981
è richiamato come base del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione amministrativa.
violazione dell'art. 5, comma 2 L. 119/2003
indica l'obbligo di registrazione nel SIAN del versamento del prelievo eventualmente dovuto e degli adempimenti correlati sulle quote latte.
art. 6, comma 7, D.M. 31.07.2003
art. 6, comma 7 del DM 31.07.2003
viene richiamato quale norma che impone il successivo adempimento di invio della prova del versamento o della fideiussione entro il termine previsto.
sanzione amministrativa prevista all'art. 5, comma 5, L. n. 119/03
la sentenza d'appello riteneva che prevedesse una sanzione fissa, commisurata al prelievo eventualmente dovuto, con limiti minimo e massimo aventi funzione solo di soglia.
beneficio previsto dall’art. 16 legge n. 689 del 1981
la Corte d'appello aveva ritenuto che il pagamento in misura ridotta dovesse essere pari a un terzo della sanzione determinata sul prelievo; la Cassazione non decide nel merito per sopravvenuta revoca del provvedimento.
termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981
richiamato in relazione alla tempestività della contestazione rispetto all'accertamento della violazione.
nei termini previsti dall’art. 372 c.p.c.
consente la produzione documentale in cassazione quando attenga all'ammissibilità del ricorso.
memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
la memoria è stata usata per depositare il documento sopravvenuto rilevante ai fini dell'ammissibilità/interesse al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando l'inammissibilità dipende da sopravvenuta carenza di interesse e non da inammissibilità originaria o rigetto.
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, il provvedimento amministrativo o giudiziale impugnato viene revocato o comunque eliminato dall'ordinamento, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere, quando accertata in cassazione, comporta la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti non passate in giudicato, poiché elimina la ragione stessa del contendere.
- La produzione documentale in cassazione è ammissibile quando è funzionale a dimostrare un fatto sopravvenuto incidente sull'ammissibilità o sull'interesse all'impugnazione.
- L'esclusione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera anche quando l'inammissibilità del ricorso è determinata da una sopravvenienza che estingue l'interesse alla decisione, e non solo nei casi di rigetto o inammissibilità originaria.
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