Cassazione Penale, Ordinanza n. 41363/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per importazione di sostanza stupefacente. Nel ricorso deduce: a) vizi nella ricostruzione del fatto e nella valutazione della prova, lamentando un asserito travisamento del materiale probatorio e sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal letto gli elementi acquisiti; b) l’insufficienza della motivazione sull’accertamento delle importazioni, che secondo il ricorso non poteva fondarsi sulle dichiarazioni confessorie e sulle ulteriori emergenze istruttorie, in particolare esame delle mail e delle fotografie estrapolate dal telefono cellulare; c) l’erronea esclusione dell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90; d) la genericità delle imputazioni, deducendo un vizio dei capi di imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione del compendio probatorio, attività riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità, specie a fronte di una motivazione ritenuta congrua, adeguata e priva di illogicità manifesta. Ha inoltre escluso il travisamento del fatto, osservando che il ricorrente chiedeva solo una diversa lettura delle risultanze processuali. Quanto al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, ha giudicato generiche le doglianze, richiamando il principio per cui la lieve entità va valutata considerando tutti i parametri di legge e che, se uno di essi è negativamente assorbente, gli altri non incidono sul giudizio. Sul motivo relativo alla genericità delle imputazioni, ha ritenuto la censura manifestamente infondata, perché la nullità per indeterminatezza dei capi d’imputazione non era stata tempestivamente eccepita ed era comunque sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, non trattandosi di nullità assoluta. Per effetto dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L’ipotesi di fatto lieve va valutata unitariamente sulla base di tutti i parametri previsti dalla legge; ove uno degli indici risulti negativamente assorbente, le ulteriori circostanze non incidono sul giudizio di lieve entità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
capi di imputazione
La nullità per indeterminatezza delle imputazioni non è stata tempestivamente eccepita ed è risultata comunque sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, non trattandosi di nullità assoluta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, perché tali profili appartengono alla competenza esclusiva del giudice di merito.
- Il vizio di travisamento del fatto non ricorre quando il ricorrente si limiti a proporre una diversa lettura delle prove; esso richiede un errore percettivo palese e oggettivo, non una mera contrapposizione valutativa.
- La motivazione è immune da censura quando il giudice di merito dia conto in modo coerente degli elementi probatori valorizzati e del ragionamento inferenziale seguito, senza illogicità manifeste.
- L’ipotesi di lieve entità nei reati in materia di stupefacenti deve essere apprezzata considerando congiuntamente quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell’azione; se uno degli indici è di segno ostativo, esso può assorbire gli altri fattori favorevoli.
- La nullità per indeterminatezza dell’imputazione non è assoluta e può essere sanata se non eccepita tempestivamente, anche per effetto della scelta di un rito che presuppone la prosecuzione del giudizio sul contenuto dell’imputazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41252/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41253/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41254/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41255/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41256/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41258/2025 del 23/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →