Cassazione Civile, Ordinanza n. 19102/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di irrogazione di sanzioni per omesso pagamento di contributi unificati. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato solo in parte tali avvisi e la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la decisione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma in prossimità dell'udienza ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La società resistente, costituendosi, aveva a sua volta chiesto l'estinzione perché aveva integralmente pagato quanto dovuto mediante modello F23, con quietanze prodotte agli atti. La questione centrale in cassazione è quindi divenuta la ritualità della produzione documentale e gli effetti sopravvenuti del pagamento sull'interesse a decidere.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la produzione delle quietanze in sede di legittimità ai sensi dell'art. 372 c.p.c., in quanto documenti incidenti sulla proseguibilità del ricorso e relativi a un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c. Ha inoltre regolato le spese secondo soccombenza virtuale, condannando la parte controricorrente alla rifusione delle spese di legittimità. È stato altresì dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo
in cassazione possono essere prodotti documenti nuovi non solo per eccepire l'inammissibilità, ma anche per dimostrare fatti sopravvenuti che incidono sulla procedibilità o sulla proseguibilità del ricorso, come la cessazione della materia del contendere.
cassa la sentenza impugnata senza rinvio
quando sopravviene la cessazione della materia del contendere, la Corte non dichiara l'inammissibilità del ricorso, ma estingue il giudizio e cancella la sentenza impugnata senza rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di estinzione del giudizio non ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- In sede di legittimità è ammissibile il deposito di documenti nuovi quando siano rilevanti per la proponibilità, procedibilità o proseguibilità del ricorso, inclusi i documenti che provino fatti sopravvenuti idonei a eliminare l'interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere, se sopravviene nel giudizio di cassazione e risulta riconosciuta dalle parti, comporta l'estinzione del processo e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, non già una pronuncia di inammissibilità.
- Quando la controversia si definisce per fatti sopravvenuti che rendono inutile la decisione sul merito, le spese possono essere regolate in base alla soccombenza virtuale.
- Il pagamento integrale del dovuto, sopravvenuto nel corso del giudizio, può far venire meno l'interesse alla prosecuzione della lite e determinare la cessazione della materia del contendere.
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