Parere n. 48/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Caffè Nazionale s.n.c. e dal signor Roberto Baldazzi, contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché nei confronti dell’impresa individuale Masini Laura, per l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 22 febbraio 2023 con il quale è stata disposta la soppressione del patentino n. 200320.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 22 febbraio 2023 di soppressione del patentino n. 200320.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica corredato da istanza cautelare, il provvedimento con cui l’Ufficio dei monopoli per il Lazio ha soppresso il patentino relativo a un esercizio situato a 44 metri dalla rivendita ordinaria aggregata, in violazione della distanza minima di 100 metri prevista dall’art. 7, comma 4, del d.m. n. 38 del 2013. Sono stati dedotti: la violazione dell’art. 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011 e l’eccesso di potere per mancata valutazione degli effetti positivi del servizio; il difetto di istruttoria e motivazione e la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali; l’erronea applicazione della disciplina sulla distanza ai rinnovi, anziché ai soli primi rilasci; la violazione del principio di irretroattività; la contraddittorietà derivante dal rilascio di precedenti autorizzazioni provvisorie; nonché l’illegittimità derivata dell’art. 7, comma 4, del d.m. n. 38 del 2013 per contrasto con il diritto dell’Unione europea e con la normativa primaria. Con motivi aggiunti sono stati dedotti anche l’incompetenza dell’Ufficio dei monopoli ad adottare il provvedimento e la violazione degli artt. 9 e 10 della direttiva 2006/123/CE, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 2024, causa C-16/23. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di definitività dell’atto, essendo esperibile ricorso gerarchico alla competente Direzione territoriale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti, senza esaminare le censure di merito. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto non definitivo perché adottato dal direttore dell’Ufficio dei monopoli per il Lazio, struttura locale di livello dirigenziale non generale, subordinata alla Direzione territoriale IV - Lazio e Abruzzo, struttura di vertice interregionale di livello dirigenziale generale competente a decidere i ricorsi gerarchici. La Sezione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nell’organizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli atti degli uffici locali operativi sono impugnabili in via gerarchica davanti all’ufficio sovraordinato di livello dirigenziale generale. La circostanza risultava inoltre indicata nello stesso provvedimento impugnato. Pertanto, il difetto di definitività precludeva l’utilizzo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Osservazioni
Difetto di definitività dell’atto impugnato
Il ricorso straordinario è inammissibile quando il provvedimento impugnato non è definitivo. Gli atti adottati dagli uffici locali operativi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono soggetti a ricorso gerarchico davanti alla struttura sovraordinata competente.
Competenza della Direzione territoriale
Il provvedimento di soppressione del patentino è stato adottato dal direttore dell’Ufficio dei monopoli per il Lazio, struttura locale di livello dirigenziale non generale subordinata alla Direzione territoriale IV - Lazio e Abruzzo, cui spetta la decisione definitiva sui ricorsi gerarchici.
Motivi aggiunti
Anche i motivi aggiunti sono inammissibili, poiché riguardano il medesimo atto non definitivo e non possono superare il difetto originario di definitività richiesto per il ricorso straordinario.
Norme richiamate
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso gerarchico
Il ricorso straordinario presuppone l’impugnazione di un atto definitivo; se l’atto è ancora soggetto a ricorso gerarchico, il ricorso straordinario è inammissibile.
art. 57 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi alle funzioni precedentemente esercitate dai dipartimenti del Ministero delle finanze
La disposizione costituisce la base dell’organizzazione delle agenzie fiscali, rinviando alla disciplina organizzativa interna dell’Agenzia.
artt. 66 e 68 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Sono richiamati a conferma dell’articolazione organizzativa dell’Agenzia delle dogane e della distinzione tra strutture di vertice e uffici locali.
art. 7, comma 4, d.m. n. 38 del 2013
distanza minima di 100 metri dalla rivendita ordinaria più vicina
La disposizione è stata posta dai ricorrenti a fondamento delle censure di merito, ma la Sezione non ne ha esaminato l’applicabilità o la legittimità, avendo definito il ricorso per difetto di definitività.
art. 9, comma 3, d.m. n. 38 del 2013
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti e dall’amministrazione in relazione all’applicabilità dei requisiti di distanza al rinnovo del patentino; la questione non è stata esaminata.
art. 24, comma 42, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
La norma primaria è stata richiamata dai ricorrenti per contestare l’automatica ostatività della distanza minima e la legittimità della disciplina regolamentare; la Sezione non si è pronunciata nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile se l’atto impugnato non ha carattere definitivo perché è ancora esperibile un ricorso gerarchico previsto dall’ordinamento.
- Nell’organizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli atti adottati dagli uffici locali operativi di livello dirigenziale non generale non sono definitivi quando possono essere impugnati davanti alla struttura sovraordinata di livello dirigenziale generale.
- La definitività dell’atto ai fini del ricorso straordinario deve essere verificata in concreto sulla base dell’assetto organizzativo dell’amministrazione e dell’individuazione dell’autorità competente a decidere il ricorso gerarchico.
- L’indicazione, contenuta nello stesso provvedimento impugnato, della possibilità di proporre ricorso gerarchico davanti alla struttura sovraordinata costituisce un elemento rilevante per escludere la definitività dell’atto.
Soppressione di un patentino per la vendita di tabacchi e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società esercente il “Gran Caffè Nazionale” e dal titolare della rivendita ordinaria cui il patentino era aggregato, contro il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 22 febbraio 2023 di soppressione del patentino n. 200320.
Premesse e richiesta
Il patentino era stato oggetto, a partire dal 2016, di reiterate autorizzazioni provvisorie biennali, mentre era pendente una controversia relativa al rinnovo del patentino di altro esercizio. L’ADM ha successivamente disposto la soppressione del titolo rilevando che l’esercizio si trovava a 44 metri dalla rivendita ordinaria più vicina, a fronte della distanza minima di 100 metri prevista dall’art. 7, comma 4, del d.m. n. 38 del 2013.
I ricorrenti hanno dedotto diversi motivi, riguardanti:
- la mancata valutazione degli effetti positivi del servizio svolto mediante il patentino;
- il difetto di motivazione e di istruttoria e la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali;
- l’erronea applicazione della disciplina sulle distanze al rinnovo del patentino;
- la violazione del principio di irretroattività;
- la contraddittorietà rispetto alle precedenti autorizzazioni provvisorie;
- l’illegittimità derivata della disciplina regolamentare sulle distanze, anche per contrasto con il diritto dell’Unione europea e con la normativa primaria.
Con motivi aggiunti sono stati dedotti anche l’incompetenza dell’Ufficio dei monopoli ad adottare il provvedimento e la violazione degli artt. 9 e 10 della direttiva 2006/123/CE, con richiamo alla sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 2024, causa C-16/23.
Questione preliminare: definitività dell’atto
L’ADM ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché il provvedimento impugnato non sarebbe stato definitivo. Il provvedimento indicava infatti la possibilità di proporre ricorso gerarchico davanti alla competente Direzione territoriale.
La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione, richiamando il proprio orientamento sull’organizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In base all’art. 57 del d.lgs. n. 300 del 1999, l’organizzazione delle agenzie fiscali è disciplinata anche dai relativi regolamenti interni. L’ADM è articolata in strutture centrali e territoriali di vertice e in uffici locali con funzioni operative.
Organizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
Il provvedimento era stato adottato dal direttore dell’Ufficio dei monopoli per il Lazio, struttura locale di livello dirigenziale non generale. Tale ufficio è subordinato alla Direzione territoriale IV - Lazio e Abruzzo, struttura interregionale di livello dirigenziale generale.
Secondo la Sezione, la Direzione territoriale costituisce l’autorità competente a decidere in via definitiva i ricorsi gerarchici contro gli atti degli uffici locali. Ne deriva che il provvedimento di soppressione del patentino non aveva natura definitiva al momento della proposizione del ricorso straordinario.
Decisione
La Sezione non ha esaminato le questioni relative alla distanza minima di 100 metri, all’applicabilità della disciplina ai rinnovi, alla retroattività, alla legittimità dell’art. 7, comma 4, del d.m. n. 38 del 2013, alla direttiva 2006/123/CE o ai vizi di motivazione e istruttoria.
Il difetto di definitività ha impedito l’utilizzo del ricorso straordinario. La Sezione ha pertanto espresso il parere che il ricorso principale e i motivi aggiunti dovessero essere dichiarati inammissibili.
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