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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27880/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite unico motivo di ricorso per cassazione, deduceva la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione agli artt. 648 e 648-bis c.p., sostenendo che da atti di separati procedimenti (non acquisiti al fascicolo) risultava che in quel periodo era contestato a terzi il delitto di furto; perciò la qualificazione giuridica dei fatti come ricettazione e riciclaggio e l'affermazione di responsabilità sarebbero errate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e irritualmente fondato su documenti non acquisiti al processo di merito, richiamando il principio per cui la Suprema Corte non può riesaminare direttamente mezzi di prova non prodotti e deve limitarsi al controllo di legittimità sulla motivazione dei giudici di merito. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la ricettazione si configura quando chi è nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi che colleghino la sua partecipazione al furto, non fornisca spiegazione attendibile dell'origine. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    controllo limitato alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato"

    La Corte può censurare solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo; è escluso il riesame del merito probatorio e delle scelte valutative dei giudici di merito salvo vizi macroscopici.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna alle spese processuali e, se del caso, al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 648 c.p. (ricettazione) e art. 648-bis c.p. (riciclaggio)

    La ricettazione si configura quando qualcuno detiene una cosa proveniente da un delitto e non fornisce una spiegazione attendibile della provenienza; il reato presupposto (furto) deve essere ricostruito nel giudizio ma l'assenza di prove della partecipazione al furto può escludere il coinvolgimento dell'imputato nel reato originario pur lasciando spazio alla responsabilità per ricettazione se manca una spiegazione plausibile sulla disponibilità della cosa.

  • Cass. Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016

    Giurisprudenza richiamata che precisa come l'imputato sia punibile per ricettazione se trovato nella disponibilità della refurtiva e, in assenza di elementi probatori univoci sul suo coinvolgimento nel furto, non dia una spiegazione attendibile sull'origine della disponibilità.

Massime di principio

  • La Cassazione non può esaminare direttamente documenti o mezzi di prova non acquisiti ritualemente nel processo di merito; le censure basate su atti non presenti nel fascicolo sono inammissibili.
  • Il sindacato di legittimità ex art. 606 lett. e) c.p.p. è limitato alla verifica di una mancanza o manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo della sentenza impugnata; non si ammette il riesame del merito probatorio, salvo vizi macroscopici.
  • Per la ricettazione è rilevante la disponibilità della refurtiva e la mancata fornitura di una spiegazione plausibile della sua provenienza; l'assenza di prove della partecipazione al furto può escludere il reato presupposto ma non sempre la responsabilità per ricettazione se manca un chiarimento attendibile.
  • In sede di impugnazione è fondamentale che la difesa faccia valere e faccia entrare nel fascicolo tutti i documenti e gli elementi probatori che intende far valutare in Cassazione; altrimenti tali elementi non potranno essere considerati.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; pertanto va valutata la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione.

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