Cassazione Penale, Ordinanza n. 06377/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta ferma, compresa la valutazione negativa sulla attenuante di lieve entità e sulla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione. I motivi dedotti riguardavano: 1) il diniego della circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità ex art. 648, quarto comma, c.p.; 2) la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi erano generici e privi della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché si limitavano a riproporre le doglianze già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
Riguarda l'attenuante della ricettazione di lieve entità, negata nei giudizi di merito sulla base delle modalità della condotta, dell'entità della somma ricettata e dei precedenti penali dell'imputato.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità, anche per genericità o mera riproposizione delle censure già svolte in appello senza effettiva critica alla motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La specificità dei motivi di ricorso per cassazione va valutata sia in senso intrinseco, rispetto alla concretezza e determinatezza delle censure, sia in senso estrinseco, verificando se essi si confrontino realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già dedotte in appello senza offrire una critica argomentata alle ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione di merito.
- Il diniego dell'attenuante della ricettazione di lieve entità può essere sorretto da una valutazione complessiva delle modalità dell'azione, dell'entità del profitto/oggetto della ricettazione e dei precedenti penali dell'imputato.
- La recidiva può essere confermata valorizzando la continuità sostanziale tra i fatti oggetto del processo e il pregresso curriculum criminale, quando ciò evidenzi una maggiore pericolosità e proclività a delinquere.
Come è indicizzato
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