Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1169/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era imputato per il reato ex art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) per avere eseguito lavori edilizi su un immobile locato a uso commerciale (di proprietà dell'imputato) in modo da costringere il locatario, Singh Upkar, a cessare l'attività senza ricorrere al giudice per il rilascio. In primo grado fu condannato; la Corte d'appello confermò la condanna e aggiunse la condanna al pagamento di una provvisionale di €10.000 a favore della parte civile. Bersini impugnò con cinque motivi: indeterminatezza del capo d'imputazione; irregolarità del deposito della lista testi della parte civile; acquisizione irrégolare della relazione tecnica di parte civile; censura sul merito e inattendibilità della persona offesa; illegittima concessione in appello della provvisionale mai decisa nel giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: ha rigettato i primi quattro motivi (inammissibili o infondati) e ha accolto il quinto motivo relativo alla provvisionale. In particolare ha ritenuto che la Corte d'appello ha violato il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius disponendo in appello la provvisionale quando il Tribunale di primo grado non si era pronunciato e la parte civile non aveva impugnato l'omessa statuizione. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento della provvisionale di €10.000 e la cessazione dell'efficacia della richiesta di sospensione del pagamento; per il resto il ricorso è stato respinto e la condanna per art. 392 c.p. è divenuta irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Definisce l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la condotta contestata è stata valutata come esecuzione di opere tali da impedire la prosecuzione dell'attività del locatario senza ricorrere all'autorità giudiziaria per il rilascio.

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Riguarda la determinazione del capo d'imputazione; la Corte ha ritenuto non viziata per indeterminatezza l'assenza di elencazione puntuale delle singole lavorazioni quando è descritta l'efficacia causale delle opere (l'effetto ottenuto).

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Regola il deposito della lista testi; la Corte ha ritenuto valido il deposito via PEC/fax e che la difesa ha avuto tempo utile per contraddire, quindi nessuna lesione del diritto di difesa.

  • art. 90 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla comunicazione degli atti e all'uso di mezzi telematici; valorizzata dalla Corte per ritenere efficiente il deposito via PEC/fax.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione di perizie e consulenze tecniche; la Cassazione ha ritenuto che l'acquisizione della consulenza di parte civile fosse avvenuta senza opposizione in udienza e che la questione della acquisibilità di perizie ATM/ATP richiede valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Impone l'eccezione immediata delle nullità: la Corte ha osservato che la mancata opposizione tempestiva in udienza esclude la censura successiva relativa all'acquisizione degli atti.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di merito in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che chiedeva riesame di valutazioni probatorie e di fatto (inammissibile per violazione del divieto di riesame del merito).

  • art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio devolutivo: la Corte ha richiamato che il giudice d'appello non può decidere su questioni non devolute con l'impugnazione, dando motivo all'annullamento della statuizione sulla provvisionale.

  • Sez. U, n. 53163 del 27/10/2016 (giurisprudenza)

    Pronuncia citata sul tema della provvisionale proposta per la prima volta in appello dalla parte civile non appellante; la Cassazione ha distinto il caso di specie perché qui la richiesta era stata formulata in primo grado ma non decisa e la parte civile non aveva impugnato l'omessa statuizione.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Norma sull'impugnazione e sugli effetti devolutivi: richiamata per sottolineare che la parte civile non ha impugnato l'omessa pronuncia sulla provvisionale in primo grado, perciò l'appello dell'imputato non poteva legittimamente aggravare la posizione dell'imputato con una provvisionale.

  • art. 612 cod. proc. pen.

    Regola la sospensione del versamento della provvisionale: la Corte ha ritenuto irrilevante la richiesta di sospensione dopo l'annullamento della statuizione che la aveva imposta.

Massime di principio

  • In caso di imputazione per fatti concreti non è necessariamente invalido il capo d'imputazione che non elenca ogni singola lavorazione: è spesso sufficiente la descrizione dell'effetto lesivo concretamente prodotto dalle opere.
  • Depositi eseguiti via PEC o fax, se tempestivamente documentati, possono essere considerati validi; la controparte deve eccepire tempestivamente e utilizzare i termini processuali per chiedere integrazioni o contraddittori.
  • La acquisizione al fascicolo di consulenze tecniche già svolte in altre procedure (es. ATP) può richiedere il consenso dell'imputato salvo che gli atti siano irripetibili; la valutazione della irripetibilità è questione di merito non sindacabile in cassazione.
  • In Cassazione non è possibile ottenere il riesame del merito probatorio o la riconsiderazione delle valutazioni di attendibilità dei testi se non nei limiti strettamente previsti dalle norme che disciplinano i vizi di motivazione.
  • Il giudice d'appello non può decidere su punti della decisione che non siano stati devoluti dall'impugnazione: se la parte civile non impugna l'omessa pronuncia di primo grado su una domanda (es. provvisionale), la Corte d'appello è generalmente priva di potere per pronunciarsi in senso peggiorativo per l'imputato su quel punto.
  • Nullità e vizi procedurali devono essere eccepiti immediatamente in udienza (art. 182 c.p.p.); la mancata tempestiva contestazione può precludere la loro deduzione in gradi successivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.