Cassazione Civile, Ordinanza n. 28896/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento ICI per l'anno d'imposta 2010 relativo a un terreno di sua proprietà. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso, ma la CTR Lazio, in appello, aveva riformato la decisione ritenendo corretto il valore venale attribuito all'area in misura pari a euro 50,00 al mq, anziché euro 15,88 al mq come indicato nella delibera della Giunta comunale n. 77/2007, sul presupposto che il terreno fosse passato da agricolo a edificabile per effetto di un nuovo strumento urbanistico generale. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero trascurato l'esame dei valori espressi dalla delibera comunale n. 77/2007.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha osservato che la CTR aveva effettivamente esaminato i valori della delibera comunale n. 77/2007, ma li aveva considerati superati dalla mutata destinazione urbanistica dell'area, divenuta edificabile. Ha inoltre ribadito che i valori indicati negli atti comunali non hanno natura imperativa, bensì valore indiziario assimilabile a studi di settore, utilizzabili come supporti razionali di valutazione anche retroattivamente, e non come criteri legali vincolanti per amministrazione e giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della resistente. È stata inoltre داده atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come omesso esame di un fatto/elemento decisivo, ma la Corte ha rilevato che l'elemento indicato era stato in realtà esaminato dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
delibera Giunta comunale n. 77/2007
È stata qualificata come atto privo di natura imperativa, con valore solo indiziario e non vincolante.
Massime di principio
- I valori venali o estimativi fissati in atti dell'amministrazione comunale non hanno efficacia normativa o vincolante, ma costituiscono meri elementi presuntivi o indiziari, liberamente valutabili dal giudice.
- Nel giudizio tributario, non sussiste vizio di omesso esame quando il giudice di merito abbia effettivamente considerato il dato invocato dalla parte, anche se poi lo abbia ritenuto superato o recessivo rispetto ad altri elementi di fatto.
- La variazione della destinazione urbanistica di un'area può giustificare la revisione del valore imponibile ai fini ICI, se risulta documentalmente o tecnicamente accertata.
- Gli atti dell'ente locale possono essere utilizzati come supporto valutativo anche retroattivamente, analogamente a criteri presuntivi di settore, ma non come parametri legali tassativi.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato quando previsto dalla legge.
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