Cassazione Civile, Ordinanza n. 20716/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa a seguito di verbale di accertamento di illecito amministrativo, con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 100.188,00. Il Tribunale di Viterbo aveva accolto l'opposizione e annullato l'ingiunzione; la Corte d'appello di Roma aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'amministrazione ritenendo tardivo il gravame, perché proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. L'Ispettorato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 327 e 342 c.p.c., in relazione agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2010, quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, e che, per effetto della disciplina previgente e del principio delle Sezioni Unite, l'appello doveva proporsi con citazione e non con ricorso; essendo stata la citazione notificata il 9.7.2015 contro una sentenza pubblicata il 9.1.2015, il gravame era tempestivo. Il controricorrente ha contestato anche la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, ma la Corte ha ritenuto tale questione nuova e priva di adeguato riscontro documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per le opposizioni a ordinanza-ingiunzione introdotte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, l'appello deve essere proposto con citazione secondo la disciplina ordinaria degli artt. 339 e seguenti c.p.c., e non con ricorso. Poiché nel caso concreto il gravame era stato notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Nel regime applicabile al caso, il termine lungo di sei mesi per impugnare decorreva dalla pubblicazione della sentenza non notificata; la Corte ha verificato che il gravame era stato notificato entro tale termine.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della dedotta nullità della sentenza di appello, ma non è stato il parametro decisivo della decisione.
artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011
Richiamati per escluderne l'applicazione al giudizio, poiché l'opposizione era stata introdotta prima dell'entrata in vigore del decreto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio processuale dedotto in cassazione per la nullità della sentenza di secondo grado.
Nel testo è indicato come base della disciplina delle opposizioni a ordinanza-ingiunzione nel regime previgente al d.lgs. n. 150/2011.
Nel testo è richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. n. 40/2006, come disciplina applicabile ratione temporis all'opposizione e al relativo appello.
Ha modificato gli artt. 22 e 23 l. n. 689/1981, rilevando per il regime processuale applicabile al giudizio instaurato nel 2010.
Ha previsto l'applicazione del rito del lavoro alle opposizioni all'ordinanza-ingiunzione, ma la Corte ha escluso che tale disciplina valesse per il procedimento già pendente.
"Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso"
Disposizione transitoria decisiva: i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto restano regolati dalla disciplina previgente.
In assenza di una specifica previsione per il grado di appello nel regime previgente, si applica la disciplina ordinaria dell'impugnazione con citazione.
Richiamato solo per confutare, come questione nuova e non provata, l'assunto sulla diversa data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione introdotte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, il giudizio di appello segue la disciplina ordinaria del codice di rito e deve essere introdotto con atto di citazione, non con ricorso.
- La disciplina transitoria del d.lgs. n. 150/2011 preserva l'applicazione della normativa previgente ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
- Quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata, la tempestività dell'appello va verificata rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della decisione.
- In sede di legittimità non possono essere utilmente prospettate questioni nuove e prive di adeguato riscontro documentale per ribaltare l'accertamento del giudice di merito sulla decorrenza dei termini di impugnazione.
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