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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3892/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva preso atto della prescrizione del reato e ridotto la provvisionale, lamentando: (i) travisamento e carenza motivazionale in relazione alla intestazione e alla legittimità del conto deposito titoli n. 0011/3100/1941003 e alla mancata valutazione delle prove difensive sulla consapevolezza della cointestazione e sulle modalità di disinvestimento/reinvestimento della somma di Euro 256.000; (ii) violazione e errata applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 640 c.p. (truffa), 157, 185 c.p. e 578 c.p.p. nonché richiesta di declaratoria di prescrizione per le operazioni di vendita dei titoli del 16.11.2007; (iii) violazioni delle norme processuali e vizio di motivazione nella quantificazione della provvisionale (contestando l'ammontare di Euro 360.000 e la mancata considerazione delle spese sostenute dalle imputate); infine istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della condanna civile per grave danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni acquisite, sussisteva una coerente ricostruzione dei fatti (cointestazione dei conti, disposizione di somme e vendita di titoli con prosciugamento dei conti) che aveva portato alle condanne in primo grado e alla statuizione civile. Ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio, ha escluso che vi fosse un "travisamento" decisivo della prova relativo al conto titoli (poiché la condotta di spoliazione del ricavato risultava comunque provata) e ha giudicato manifestamente infondato il motivo relativo alla provvisionale, ricordando che la liquidazione provvisionale in sede penale è decisione discrezionale non sindacabile in Cassazione. Ha quindi rigettato i ricorsi, condannato le ricorrenti al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Riferimento al reato di truffa: le imputate erano state ritenute responsabili di truffa aggravata e continuata per aver indotto la persona offesa in errore e appropriato somme e titoli.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato tra le norme citate nella impugnazione; attiene a circostanze aggravanti o disposizioni collegate alla responsabilità penale (contestazione collegata all'operare in danno di persona incapace o in condizioni di vulnerabilità).

  • art. 185 cod. pen.

    Citato nel ricorso; nel contesto processuale è stato richiamato tra le norme sostanziali/procedurali rilevanti alla fattispecie (il testo della sentenza ne coglie gli effetti nell'ambito della qualificazione dei fatti).

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza: norma procedurale che disciplina la valutazione e la utilizzazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle dichiarazioni di banca e delle parti.

  • art. 187, 190, 192 cod. proc. pen.

    Richiamate nella censura sulla motivazione e sul travisamento della prova: la Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e la necessità di provare un travisamento decisivo della prova ai sensi di art. 606 c.p.p.

  • art. 549 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle questioni processuali; la sentenza ne rileva l'irrilevanza ai fini della revoca delle statuizioni civili in sede di legittimità, trattandosi di materia riservata al giudice del merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma chiave sul controllo di legittimità della motivazione: la Cassazione conferma che può sindacare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova solo se questa omissione/errore sia decisiva.

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Richiamato per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; si segnala l'intervento della Procura a favore dell'annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle Ammende (la Corte ha condannato le ricorrenti a versare Euro 3.000).

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è molto limitato: non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, salvo che si dimostri un travisamento o l'omessa considerazione di una prova "decisiva" tale da disarticolare il ragionamento decisorio.
  • Il vizio di "travisamento" è efficace solo se riguarda il significante della prova (cioè un evidente errore di percezione/riporto di un atto o dichiarazione) e deve risultare idoneo a compromettere l'intero impianto probatorio su cui si fonda la condanna.
  • La decorrenza della prescrizione per reati a consumazione protratta può farsi decorrere dal momento in cui cessa la situazione di illegittimità (ad es. dal prosciugamento definitivo del conto), non necessariamente dalla data indicata formalmente nell'imputazione; la valutazione concreta dei fatti rimane compito del merito.
  • La liquidazione di una provvisionale in sede penale è atto discrezionale e non è sindacabile in Cassazione nel merito; la sua funzione è garantire un anticipo e non preclude la definitiva liquidazione in sede civile.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado risultano "doppia conforme" (argomentazioni e valutazioni riprese), il controllo di legittimità è ulteriormente cautelato: le sentenze possono essere lette congiuntamente e l'eventuale carenza motivazionale del secondo grado può essere colmata dal primo.
  • Per contestare efficacemente in Cassazione questioni di motivazione legate a fatti tecnici (es. intestazioni di conti o firme su ordini di vendita titoli) è necessario far emergere che l'errore di valutazione sia palese e decisivo, non una mera diversa interpretazione del significato probatorio.

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