Cassazione Penale, Sentenza n. 31876/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca, da parte del Tribunale di Vallo della Lucania, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa il 10/07/2024, censurando che il giudice non avrebbe verificato che la richiesta di ammissione conteneva l'espressa revoca della nomina di ogni precedente difensore diverso da quello incaricato nel presente procedimento; la ricorrente ha inoltre qualificato il provvedimento come atto "abnorme" e ha proposto ricorso per cassazione immediato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ritenendo che la parte abbia intenzionalmente utilizzato un mezzo di impugnazione non consentito dalla legge (il ricorso per cassazione) contro un provvedimento impugnabile con il reclamo ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 davanti allo stesso ufficio giudiziario. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico in materia di spese di giustizia)
Le norme sono richiamate dalla ricorrente per contestare la correttezza formale/rituale della richiesta di ammissione al patrocinio; il Collegio rileva che il problema sollevato attiene alla regolarità della richiesta ma non esclude l'applicabilità del rimedio specifico previsto dal medesimo regolamento.
Prevede il reclamo innanzi allo stesso ufficio giudiziario contro la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando il giudice ritenga di disporre la revoca in assenza delle condizioni di legge; è il rimedio ordinariamente competente e alternativo al ricorso per cassazione in tali fattispecie.
Richiamato per disporre l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico della parte che propone un'impugnazione inammissibile, nella misura determinata dal giudice in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata per valutare l'esistenza di elementi idonei a ritenere che la ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; il Collegio conclude che non sussistono elementi che dimostrino colpa grave escludibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019
Principio secondo cui è inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello prescritto quando emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge.
Massime di principio
- Avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il rimedio appropriato è il reclamo ex art. 99 d.P.R. 115/2002 davanti allo stesso ufficio giudiziario; non è corretto utilizzare direttamente il ricorso per cassazione salvo che il caso rientri nei motivi propri della cassazione.
- Se una parte propone intenzionalmente un mezzo di impugnazione non previsto dalla legge (es. cassazione anziché reclamo), il ricorso è suscettibile di inammissibilità per scelta procedurale della parte e ciò può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle Ammende).
- La qualificazione di un provvedimento come "abnorme" non esonera dall'obbligo di utilizzare il rimedio giurisdizionalmente previsto; occorre verificare preliminarmente quale sia lo strumento impugnatorio competente.
- Nel contestare la revoca del patrocinio a spese dello Stato è opportuno documentare concretamente che la richiesta contenesse la revoca delle nomine precedenti (o al contrario dimostrare che non vi erano più difensori) e proporre il reclamo nel termine e nella forma previsti, per evitare inammissibilità formali sostanziali.
- Prima di proporre impugnazioni gravi (cassazione o altri rimedi straordinari) conviene ottenere parere legale mirato e valutare la giurisprudenza sul punto per prevenire conseguenze economiche e processuali derivanti dall'impiego di rimedi inappropriati.
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