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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10636/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice, assunta e formalmente inquadrata come dirigente, aveva agito davanti al giudice del lavoro chiedendo di accertare che il licenziamento intimatole fosse ritorsivo e/o discriminatorio, oppure comunque privo della causale posta a base del recesso, con conseguenze reintegratorie e risarcitorie; in subordine, aveva chiesto l'indennità supplementare prevista dalla disciplina pattizia dei dirigenti, qualora fosse stata ritenuta la natura dirigenziale delle mansioni svolte. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda, dichiarando l'ingiustificatezza del licenziamento e condannando la società al pagamento dell'indennità supplementare. La corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, escludendo la ritorsività o discriminazione del recesso, ritenendo solo pseudo-dirigenziali le mansioni e reputando provato il riassetto organizzativo posto a base del licenziamento, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna della lavoratrice alla restituzione di quanto percepito. In cassazione la ricorrente deduceva tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo relativo alla pretesa confessione della reale natura ritorsiva del licenziamento; omesso esame circa la natura impiegatizia e non dirigenziale del rapporto; violazione di legge e dei contratti collettivi per carenza di specifica motivazione nella lettera di licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposto come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. nonostante la presenza di "doppia conforme", con conseguente preclusione ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., e senza che la ricorrente indicasse diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia per la medesima preclusione da doppia conforme, sia per difetto di specificità nell'indicazione degli atti e delle risultanze probatorie richiamate, sia perché la sentenza impugnata aveva comunque motivato, pur sinteticamente, sul punto della natura dirigenziale delle mansioni. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura sulla genericità della lettera di licenziamento era nuova, non essendo stata specificamente trattata nella sentenza di merito, e la ricorrente non aveva dimostrato di averla ritualmente dedotta nei precedenti gradi di giudizio indicando gli atti in cui ciò era avvenuto. Conseguentemente la lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio di omesso esame non è deducibile quando ricorra una doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, preclude la censura in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti processuali e le risultanze probatorie su cui la censura si fonda, consentendo il controllo ex actis della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la decisione di appello conferma integralmente la ricostruzione fattuale del primo giudice, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per effetto della disciplina della doppia conforme, salvo che il ricorrente evidenzi puntualmente la diversità delle rationes decidendi di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o per censurare genericamente la motivazione della sentenza.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare un rigoroso onere di specificità: i fatti storici, gli atti processuali e le prove invocate devono essere localizzati e riprodotti in modo da consentire il controllo diretto della Corte.
  • Una questione non trattata dalla sentenza impugnata è inammissibilmente nuova in cassazione se il ricorrente non dimostra di averla ritualmente dedotta nei gradi di merito e non indica l'atto in cui ciò è avvenuto.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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