Cassazione Penale, Ordinanza n. 16417/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza che negava la continuazione. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., tra i fatti di reato oggetto di due sentenze irrevocabili pronunciate dallo stesso Tribunale in date diverse. Dal testo emerge che i reati presupposti erano stati commessi a distanza di diversi mesi l'uno dall'altro. Il ricorso sosteneva, in sostanza, la sussistenza di un unico disegno criminoso tale da unificare i diversi episodi sotto il regime del reato continuato. La Corte, però, rileva che la continuazione richiede un'originaria progettazione unitaria di una serie ben individuata di reati, incompatibile con una mera reiterazione di condotte illecite distanziate nel tempo e non espressive di un medesimo programma criminoso; la reiterazione, piuttosto, può rilevare sul diverso piano della recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
Norme richiamate
Disciplinata come base normativa del vincolo della continuazione, che richiede un unico disegno criminoso originario e non una semplice reiterazione di reati nel tempo.
Norma processuale invocata per ottenere in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili.
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone che le diverse violazioni siano state ideate sin dall'origine come parte di un unico programma criminoso, non essendo sufficiente la sola pluralità o serialità dei reati commessi.
- La distanza temporale tra i fatti e l'assenza di una progettazione unitaria sono indici incompatibili con la continuazione e depongono per la loro autonomia.
- La mera reiterazione di condotte illecite non va confusa con il vincolo della continuazione, perché può esprimere fenomeni diversi, quali recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
- L'istituto della continuazione opera in chiave di favor rei e non può essere esteso in presenza di un generico "programma di vita" criminale non corrispondente a un disegno criminoso unitario e specifico.
- In sede di legittimità, il ricorso che non superi la valutazione di insussistenza del medesimo disegno criminoso può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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