Cassazione Civile, Ordinanza n. 18173/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa per violazione delle norme europee sulla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi, in particolare per la presenza, nel documento di trasporto relativo a un trasferimento di merce dalla piattaforma distributiva ai punti vendita della stessa società, di indicazioni incomplete rispetto a quelle richieste dalla disciplina di settore, poiché non era stata riportata la varietà dei prodotti. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione ritenendo non configurabile l'illecito nel caso di trasporto interno tra strutture dello stesso operatore; in appello la decisione era stata riformata, con conferma della sanzione. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 6 e 14 L. n. 689/1981, sostenendo che la contestazione e la notificazione non avessero validamente investito anche la società quale coobbligata solidale; dall'altro la violazione dell'art. 5, par. 4, del reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011, del principio di legalità e dell'art. 2700 c.c., assumendo che la normativa non imponesse la redazione del documento di accompagnamento, che comunque la merce era correttamente identificabile dagli imballaggi e che mancasse in concreto l'offensività della condotta, essendo stati i controlli comunque possibili e la merce dichiarata conforme dall'ispettore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente e rituale la contestazione dell'illecito sia al trasgressore, in proprio e quale legale rappresentante, sia alla società indicata come obbligata solidale, escludendo che l'omessa espressa menzione della coobbligazione nel verbale inficiasse l'atto o integrasse una lesione del diritto di difesa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato l'interpretazione già espressa in giurisprudenza dopo la sentenza CGUE nella causa C-319/21: il documento di accompagnamento non è sempre obbligatorio, ma se viene emesso deve contenere indicazioni complete e corrette, tra cui il paese di origine e gli altri dati richiesti; la difformità rispetto alle indicazioni sugli imballaggi ostacola il controllo di conformità, anche nei trasferimenti interni tra piattaforma e punti vendita dello stesso operatore. La Corte ha inoltre ritenuto incensurabile in sede di legittimità la valutazione di merito della corte territoriale circa l'assenza di prova dell'irrilevanza dell'incompletezza documentale sull'efficienza del controllo. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la società può essere destinataria dell'ordinanza-ingiunzione quale obbligata in solido al pagamento della sanzione amministrativa irrogata al trasgressore
impone la contestazione/notificazione dell'illecito al trasgressore e al soggetto obbligato in solido; la ritualità va apprezzata anche in funzione della conoscenza legale dell'atto e della possibilità di difesa
art. 5 reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011
il documento di accompagnamento, se emesso, deve recare il nome, il paese di origine e, se del caso, categoria, varietà o tipo commerciale richiesti dalla norma di commercializzazione specifica
art. 8 reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011
i controlli di conformità si svolgono in tutte le fasi della commercializzazione e il documento deve consentire un'impressione generale corretta della spedizione
art. 113 reg. (CE) n. 1234/2007
norma presupposta richiamata per l'interpretazione delle regole UE sui controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli
art. 113-bis reg. (CE) n. 1234/2007
norma presupposta richiamata per l'interpretazione delle regole UE sui controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli
art. 267 TFUE
richiamato quale base del rinvio pregiudiziale deciso dalla CGUE in altro procedimento analogo
è richiamato dai ricorrenti per il principio di legalità; la Corte esclude che la fattispecie sanzionata configuri applicazione analogica
la colpa dell'autore della violazione si presume, con conseguente onere dell'interessato di provare l'assenza dell'elemento soggettivo
la mancata contestazione di un fatto in primo grado ne consente l'acquisizione processuale come dato non controverso
la nullità della notificazione o della contestazione è sanabile se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza legale dell'atto per predisporre la difesa
richiamato dai ricorrenti con riguardo alla fede privilegiata del verbale ispettivo, ma non è stato accolto come decisivo per escludere la sanzione
art. 111 Cost.
la motivazione è ritenuta rispettosa del minimo costituzionale e dunque non sindacabile in cassazione nei limiti del vizio dedotto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in presenza di rigetto del ricorso è dovuto, se sussistente, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative, la contestazione al trasgressore in proprio e quale rappresentante dell'ente può essere sufficiente a coinvolgere anche la società quale obbligata in solido, purché dal contenuto dell'atto sia chiara l'imputazione e non sia allegata una concreta lesione del diritto di difesa.
- Il procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione è un giudizio sul rapporto e non sull'atto: eventuali vizi formali del procedimento amministrativo rilevano solo se abbiano inciso in concreto sulle difese del destinatario o sulla possibilità di conoscere utilmente la contestazione.
- In materia di controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi, il documento di accompagnamento non è sempre obbligatorio, ma quando venga redatto deve riportare correttamente tutte le indicazioni richieste dalla normativa di settore; la sua incompletezza o erroneità è idonea a ostacolare il controllo anche se altre indicazioni siano presenti sugli imballaggi o su altri supporti informativi.
- La facoltà dell'operatore economico di avvalersi di documentazione di accompagnamento per finalità ulteriori non esonera dal rispetto delle regole di contenuto imposte dalla disciplina sui controlli di conformità: se il documento esiste, deve essere coerente con le indicazioni richieste dalla normativa applicabile.
- Ai fini dell'illecito amministrativo in esame, non è decisivo che il trasporto avvenga tra strutture appartenenti al medesimo operatore economico: i controlli devono poter avvenire in tutte le fasi della commercializzazione, quindi anche nei trasferimenti interni tra piattaforma e punto vendita.
- L'offensività della condotta è insita nella previsione normativa dell'illecito; in concreto, rileva piuttosto se l'errore documentale abbia reso meno efficiente o più difficoltoso il controllo, circostanza che deve essere esclusa o provata dall'interessato secondo le regole sull'onere della prova.
- In tema di sanzioni amministrative, la colpa dell'autore si presume e l'interessato deve allegare e provare elementi idonei a escludere l'elemento soggettivo, anche quando invochi la presenza di altre fonti informative sulla merce o la buona riuscita del controllo.
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