Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07217/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto l'incongruità della motivazione in ordine all'entità della pena applicata, sostanzialmente censurando la congruità della sanzione pattuita e recepita dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento successiva all'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il motivo proposto, volto a denunciare un vizio di motivazione sulla congruità della pena, non rientra tra quelli consentiti, perché l'impugnazione è limitata alle sole violazioni di legge espressamente previste. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ossia il patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo i vizi di motivazione sulla congruità della pena.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 186, commi 1, 2, lett. b, 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    individua il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol contestato e definito con il patteggiamento.

  • art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017

    viene richiamato per affermare l'applicabilità, alla sentenza impugnata, della disciplina limitativa del ricorso per cassazione contro il patteggiamento.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in relazione ai profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è deducibile in cassazione, contro il patteggiamento, un vizio di motivazione relativo alla congruità della pena concordata e recepita dal giudice, poiché tale censura non integra una delle ipotesi legali di impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivo non consentito, la Corte può provvedere senza formalità e deve condannare il ricorrente alle spese processuali e, se ravvisa profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.