Cassazione Penale, Sentenza n. 4595/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per furto continuato contro tre persone: 1) dedotta scriminante dello stato di necessità per grave indigenza (art. 54 c.p.); 2) richiesta esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), sostenendo il limitato valore economico dei monili; 3) richiesta applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.) in ragione del modesto valore e dell'episodicità; 4) censura dell'applicazione dell'aggravante per abuso di relazioni d'ospitalità (art. 61, n.11 c.p.), contestando la natura saltuaria e caritatevole dei rapporti con le persone offese; 5) vizio di motivazione relativo alla presunta equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti e al modo in cui è stato effettuato il bilanciamento tra esse.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso lo stato di necessità (l'indigenza non basta se è possibile rivolgersi agli strumenti di assistenza sociale); ha negato la tenuità ex art. 131‑bis per la pluralità dei reati in continuazione e per il danno complessivo arrecato a tre vittime; ha respinto l'attenuante della speciale tenuità valutando l'elevato valore affettivo (fedi nuziali) e il concreto rischio di perdita definitiva dei beni, aggravato dalla vendita al "compro‑oro"; ha confermato l'aggravante per abuso di ospitalità ritenendo rilevante la frequente ospitalità e l'aiuto ricevuto dalle vittime; sul punto della comparazione tra circostanze ha ritenuto che il dispositivo del primo grado (attenuanti generiche prevalenti) sia passato in giudicato e che comunque il bilanciamento fosse adeguatamente motivato. Conseguentemente il rigetto comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e la conferma della pena (mesi otto di reclusione, sospensione condizionale, e euro trecento di multa).
Norme richiamate
La Corte ha interpretato la scriminante dello stato di necessità in senso restrittivo: l'indigenza economica da sola non integra lo stato di necessità se il pericolo non è attuale e inevitabile o può essere fronteggiato con misure assistenziali non penalmente illecite
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e comparata dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la pluralità di reati uniti dalla continuazione e il danno complessivo possono escludere la tenuità
Criteri di valutazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno) sono rilevanti anche per valutare la tenuità: il giudice di merito ha discrezionalità, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o insufficiente motivazione
L'attenuante del danno di speciale tenuità ha natura oggettiva: va valutato non solo il valore materiale della cosa ma il pregiudizio complessivo (anche valore affettivo e conseguenze come la perdita definitiva della cosa)
L'aggravante per abuso di ospitalità si applica se l'agente è stato accolto, anche occasionalmente o saltuariamente, nella sfera domestica della vittima con il suo consenso; frequente ospitalità ed elargizioni di aiuti possono integrare l'abuso
In caso di rigetto del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali
Massime di principio
- L'indigenza economica, per quanto rilevante sul piano sociale, non configura automaticamente lo stato di necessità: occorre dimostrare il pericolo attuale e inevitabile che giustifichi l'illecito penale
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede una valutazione complessiva e comparata dei parametri dell'art. 133; la pluralità di condotte, il numero di vittime e la grave offensività possono escluderne l'applicabilità
- L'attenuante del danno di speciale tenuità va valutata oggettivamente considerando il danno complessivo subito dalla vittima, inclusi valori affettivi e la concreta perdita della cosa (es. fedi nuziali, vendita a compro‑oro)
- L'aggravante per abuso di ospitalità si applica anche in presenza di rapporti non formalizzati: la frequentazione abituale, l'accoglienza e le elargizioni di aiuto che pongono la vittima in relazione di fiducia sono elementi rilevanti
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito e sarà sindacabile in Cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; il dispositivo prevale sulla motivazione quando è passato in giudicato
- La vendita o l'alienazione dei beni sottratti (p. es. al compro‑oro) e la molteplicità delle condotte sono elementi che aggravano la valutazione della gravità e riducono le possibilità di ottenere misure alternative o esclusioni di punibilità
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