Cassazione Civile, Ordinanza n. 30008/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due garanti personali per il pagamento di una somma dovuta in forza di un contratto di fideiussione del 1999. I destinatari del decreto proponevano opposizione deducendo la falsità delle sottoscrizioni apposte sull’atto fideiussorio, disconoscendo la scrittura e chiedendone la nullità con conseguente revoca del decreto. In primo grado, nonostante una consulenza grafica avesse accertato la falsità delle sottoscrizioni oggetto di verificazione, il tribunale riteneva comunque valido il contratto per mancato disconoscimento di un diverso originale dell’atto e rigettava l’opposizione. In appello gli opponenti censuravano proprio l’errore del tribunale nell’avere ipotizzato un doppio originale, di cui solo uno sarebbe stato disconosciuto; la corte territoriale rigettava il gravame. In cassazione i medesimi soggetti proponevano ricorso affidato a un unico motivo, ma prima dell’udienza depositavano atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia depositata dalla parte ricorrente, ritenendo sussistenti i requisiti di cui all’art. 390, comma 2, c.p.c. e, conseguentemente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. È stato altresì escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, trattandosi di inammissibilità non originaria.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
la rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti previsti dalla norma per produrre effetti processuali
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di rinuncia rituale la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e può non provvedere sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica l’ulteriore contributo unificato quando l’esito non deriva da inammissibilità originaria
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata prima della decisione e sottoscritta dai difensori muniti di idonea procura speciale, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia rituale, la Corte può dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si chiude per una causa non riconducibile a inammissibilità originaria del ricorso.
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