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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04611/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore pubblico)

La controversia

Il creditore aveva promosso un’esecuzione mobiliare sulla base di un precetto per spese processuali pari a euro 246,09; il debitore aveva tuttavia corrisposto euro 233,60, residuando una differenza di euro 12,49. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di assegnazione e dichiarato estinta la procedura. Il creditore aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., ma il Tribunale l’aveva respinta ritenendo che, trattandosi di spese di notifica del titolo esecutivo, le regole di correttezza e buona fede imponevano una richiesta più precisa, anche perché il debito poteva sfuggire a un ente oberato di contenzioso e, comunque, vi era assenza di interesse ad agire esecutivamente per l’esiguità dell’importo. In cassazione il creditore ha proposto tre motivi, trattati unitariamente, contestando la decisione di merito; il controricorrente ha resistito con memoria e controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità, l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato non impedisse la decisione, poiché il ricorso era comunque prima facie inammissibile. Nel merito processuale, ha affermato che nei procedimenti esecutivi manca l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. quando il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, è di entità oggettivamente minima; nella specie il residuo era di poco superiore a dieci euro. Ha escluso che ciò violi l’art. 24 Cost., poiché il diritto di azione deve essere contemperato con i principi di correttezza e buona fede e con quelli del giusto processo e della ragionevole durata. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Usato come base dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore contro l’operato del giudice dell’esecuzione.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire è escluso quando, nel procedimento esecutivo, il credito patrimoniale ha entità economica oggettivamente minima.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di azione non è assoluto e va bilanciato con correttezza, buona fede e ragionevole durata del processo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il principio del giusto processo e della ragionevole durata, quale limite al diritto di azione esecutiva.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro della ragionevole durata del processo.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento di legittimità già consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento esecutivo, quando il credito azionato ha un valore economico oggettivamente irrisorio, difetta l’interesse ad agire e l’espropriazione forzata non può essere utilmente promossa.
  • Il diritto di azione non esclude il controllo sull’interesse processuale: esso deve essere esercitato in coerenza con i principi di correttezza, buona fede, giusto processo e ragionevole durata.
  • In sede di legittimità, se il ricorso è prima facie inammissibile, la Corte può evitare l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione di notifiche inutili, per scongiurare attività processuali superflue.
  • La violazione dell’art. 24 Cost. non è configurabile per il solo fatto che il giudice escluda l’azione esecutiva su un credito minimo, ove il bilanciamento con gli altri principi processuali giustifichi la limitazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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