Cassazione Penale, Sentenza n. 2246/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di diffamazione per fatti commessi nel 2013 tramite invio di e-mail offensive su mailing-list contro dirigenti della BCC. Le censure del ricorrente comprendevano: 1) vizio di motivazione nell'attribuzione delle e-mail al suo indirizzo IP e mancata considerazione della differenza di stile rispetto a un articolo firmato dallo stesso; 2) errata qualificazione giuridica della condotta come diffamazione anziché ingiuria (depentalizzata); 3) nullità del procedimento per mancata comunicazione delle conclusioni della parte civile e violazione dell'ordine delle difese; 4) illegittimità e vizio per la pronuncia di condanna generica al risarcimento (art. 539 c.p.p.) senza prova del quantum, con rilievo costituzionale (ne bis in idem, parità di parti, ragionevole durata del processo); 5) vizio di motivazione per non avere esaminato l'eccezione di costituzionalità dell'art. 539 c.p.p.; 6) questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 c.p.p. rispetto a vari articoli della Costituzione e convenzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) la motivazione della Corte d'appello sull'attribuzione delle e-mail al ricorrente e sulla valutazione delle prove documentali e orali è logica e non viziata; le ipotesi difensive (hackeraggio, acquisto pubblicità dalla BCC per tacitarlo) sono ritenute congetturali e prive di agganci fattuali; 2) la qualifica come diffamazione è corretta alla luce della giurisprudenza che distingue ingiuria e diffamazione in base alla contestualità del ricevimento dell'offesa da parte dell'offeso; 3) non vi è nullità per mancata comunicazione delle conclusioni della parte civile, posto che nel rito cartolare si applica l'art. 23-bis d.l. 137/2020 e l'onere di prendere visione delle conclusioni è a carico dell'imputato; 4) l'uso dell'art. 539 c.p.p. per pronunciare una condanna generica al risarcimento è legittimo: il giudice penale deve accertare l'an debeatur e rimette al giudice civile la quantificazione del danno; la questione costituzionale sollevata è infondata; 5) i motivi relativi a presunti vizi di motivazione su questioni di diritto sono inammissibili in Cassazione. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La condotta consistente nell'invio di e-mail offensive a una pluralità di destinatari integra la diffamazione; la differenza rispetto all'ingiuria è data dalla mancata contestualità del ricevimento dell'offesa da parte dell'offeso
art. 1, comma 1, lett. c (depenalizzazione dell'ingiuria)
L'ingiuria è stata depenalizzata, ma la norma non esclude la punibilità per diffamazione quando l'offesa è ricevuta non contestualmente dall'offeso in comunicazioni multiple
Consente al giudice penale di pronunciare condanna generica al risarcimento del danno (an debeatur) senza quantificare il quantum, rimettendo la liquidazione al giudice civile; ciò non viola i principi invocati di ne bis in idem, ragionevole durata e parità delle parti
d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. L. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8 e art. 23-bis, comma 2
Nel rito trattato in forma cartolare le parti devono depositare le conclusioni scritte entro termini perentori (quinto giorno antecedente all'udienza); non sussiste obbligo del giudice di comunicare le conclusioni civili all'imputato, essendo onere dell'imputato acquisirle
Richiamati dalla difesa per contestare la procedura, ma la Corte ha ritenuto prevalente e applicabile la disciplina speciale del rito cartolare (art. 23-bis d.l. 137/2020)
Costituzione italiana
art. 24, art. 111, art. 10, art. 117
Richiamati dal ricorrente per eccezione di incostituzionalità dell'art. 539 c.p.p.; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, affermando che il risarcimento ha natura civilistica e non configura sanzione penale soggetta al ne bis in idem
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e Carta dei Diritti Fondamentali UE
art. 4 Protocollo n.7 CEDU e art. 50 Carta UE
Invoke per sostenere violazioni di ne bis in idem e parità di trattamento; la Corte ha ritenuto che l'art. 539 c.p.p. non leleghi a violazione, poiché il risarcimento è rimesso al giudice civile e non è sanzione penale
Massime di principio
- Quando un'offesa è comunicata tramite messaggi inviati a più destinatari e l'offeso non riceve l'offesa in modo contestuale, la fattispecie qualificabile è la diffamazione (art. 595 c.p.) e non l'ingiuria depenalizzata; la valutazione si basa sulla contestualità del ricevimento
- Il giudice penale può pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno (art. 539 c.p.p.) limitandosi ad accertare l'an debeatur; la quantificazione del danno è rimessa al giudice civile e ciò non costituisce violazione del ne bis in idem
- Nel rito trattato in forma cartolare si applicano le prescrizioni speciali (es. art. 23-bis d.l. 137/2020) circa il deposito delle conclusioni: l'onere di prendere visione delle conclusioni compete alle parti, non al giudice
- In Cassazione i vizi di motivazione attinenti a questioni di diritto, quando la questione è esattamente o comunque correttamente risolta, non sono idonei a fondare il ricorso; il ricorso deve esporre concretamente nuovi elementi o errori di legge
- Le eccezioni generiche di incostituzionalità circa l'art. 539 c.p.p. richiedono argomentazioni particolarmente consistenti; la prassi consolidata considera il risarcimento civilistico estraneo alla categoria di sanzione penale ai fini del ne bis in idem
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