Cassazione Civile, Ordinanza n. 00124/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex lege n. 89/2001 instaurato per la durata di un giudizio presupposto davanti alla Corte dei conti. La corte d'appello aveva emesso un decreto che, nell'epigrafe, nella motivazione e nella parte sulle spese, indicava correttamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma in un capo del dispositivo riportava per errore il Ministero della Giustizia come soggetto ingiunto al pagamento dell'indennizzo. I ricorrenti avevano chiesto e ottenuto la correzione dell'errore materiale, quindi avevano notificato il decreto corretto all'Avvocatura distrettuale dello Stato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva proposto opposizione sostenendo che la notifica fosse tardiva rispetto al termine di 30 giorni previsto dall'art. 5, comma 2, legge n. 89/2001, perché il termine doveva decorrere dal decreto originario e non dall'ordinanza di correzione. I ricorrenti in Cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 5 legge n. 89/2001, sostenendo che l'ingiunzione si fosse perfezionata solo con la correzione e che prima di allora non potesse decorrere il termine per la notifica; 2) violazione degli artt. 287 ss. c.p.c., sostenendo che l'errore nel dispositivo fosse determinante e che il decreto originario non potesse essere titolo né per il Ministero della Giustizia né per il MEF; 3) violazione dell'art. 153 c.p.c., chiedendo la rimessione in termini perché la decadenza sarebbe stata imputabile al giudice e non alle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'errore materiale era chiaramente percepibile dal contesto del decreto, poiché il MEF era correttamente indicato in più parti del provvedimento, e quindi la successiva correzione non riapriva né prorogava i termini di impugnazione/notifica. Ha inoltre escluso la rimessione in termini, osservando che l'errore derivava da una scelta difensiva/processuale errata rispetto a un quadro normativo e giurisprudenziale consolidato, non da una causa non imputabile in senso processuale. Il ricorso è stato pertanto rigettato; sono state poste a carico dei ricorrenti le spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Corte ha anche escluso la condanna ex art. 96 c.p.c. e ha dato atto dell'esenzione dal contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, L. n. 89/2001
il termine per proporre/notificare l'atto nel procedimento di equa riparazione non viene riaperto dalla correzione di un mero errore materiale chiaramente riconoscibile dal contesto del decreto
regola l'opposizione del Ministero avverso il decreto di equa riparazione; nella specie è stata utilizzata per contestare l'inefficacia della notifica
richiamato come disciplina della correzione degli errori materiali
la correzione degli errori materiali non riapre i termini quando l'errore è solo redazionale e non incide sul contenuto sostanziale della decisione; il termine decorre dalla notificazione dell'ordinanza di correzione solo se la correzione svela un effettivo dubbio sul contenuto della decisione o incide sul giudicato
la rimessione in termini per causa non imputabile non è utilizzabile per rimediare a un errore di diritto nell'interpretazione della legge processuale, anche se la norma è complessa o controversa
la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario non elimina la rilevanza del dato che il provvedimento individuava correttamente la parte obbligata
la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per პასუხისმგabilità aggravata
citato per analogia nel richiamo alla giurisprudenza sulla rimessione in termini in presenza di errore interpretativo
quadro normativo dell'equa riparazione per durata irragionevole del processo
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale non fa decorrere nuovamente o prorogare i termini di impugnazione o di notificazione quando l'errore è immediatamente riconoscibile dal complesso del provvedimento e non altera la sostanza della decisione.
- La decorrenza del termine processuale resta ancorata al provvedimento originario se il vizio corretto è un mero refuso redazionale e non genera un obiettivo dubbio sul contenuto della statuizione o sul giudicato.
- La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile alla parte in senso stretto e non può essere usata per sanare un errore di diritto nell'interpretazione di norme processuali consolidate.
- Per valutare se un errore materiale sia idoneo a incidere sui termini, occorre considerare l'intero contenuto del provvedimento, non il solo segmento testuale formalmente errato.
- La distrazione delle spese al difensore antistatario non incide sulla corretta individuazione della parte sostanzialmente obbligata quando tale individuazione risulti dal complesso della decisione.
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