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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27919/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza del 24/05/2021 che disponeva l'espulsione dal territorio nazionale a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, D.lgs. 286/1998. Il ricorrente contestava: 1) carenza, genericità e illogicità della motivazione del Tribunale (rigetto fondato su asserita genericità e irrilevanza delle aspettative del ricorrente di restare in Italia); 2) mancato accertamento della pericolosità sociale e quindi carenza dei presupposti per disporre l'espulsione, oltre al fatto che il condannato aveva quasi espiato la pena e quindi l'espulsione non sarebbe appropriata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente avesse dedotto in sede di legittimità circostanze non previamente sottoposte ai giudici della sorveglianza (in particolare la pericolosità sociale), ed ha accertato che le questioni di cui si poteva discutere erano state invece esaminate dal Magistrato e dal Tribunale di sorveglianza riguardo alla mancanza di radicamento in Bangladesh e alla volontà di restare in Italia. La Corte ha inoltre confermato che le condizioni di legge per disporre l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, erano rispettate e che l'espulsione, se adottata e non annullata, resta efficace anche se la pena viene successivamente espiata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)

    L'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5 può essere disposta come misura sostitutiva della detenzione inferiore a due anni; ha natura amministrativa e, se adottata e non annullata, resta efficace anche se la pena viene nel frattempo espiata. L'opposizione al decreto sospende l'esecuzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza (effetto sospensivo previsto dal comma 7).

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Individua le situazioni che consentono l'espulsione amministrativa; l'applicabilità dell'art. 16, comma 5 presuppone che ricorrano le ipotesi di cui all'art. 13, comma 2.

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Prevede ipotesi di inespellibilità che, se sussistenti al momento della decisione, escludono l'esecuzione dell'espulsione e devono essere valutate dall'autorità competente.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Indica i motivi di impugnazione in Cassazione con riferimento alla violazione di legge e alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha valutato la congruità dei motivi sollevati rispetto al materiale processuale e alla fase di merito.

  • Codice di procedura penale

    Prevede che, se il ricorso è dichiarato inammissibile e non è imputabile colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano l'onere delle spese e il versamento di una somma alla cassa delle ammende; nella specie è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono sollevare questioni nuove che non siano state dedotte e discusse nei gradi di merito: le censure nuove sono causa di inammissibilità del ricorso.
  • L'espulsione disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, D.lgs. 286/1998 è una misura amministrativa atipica sostitutiva della detenzione; se adottata correttamente e non impugnata con successo, resta eseguibile anche se la pena viene integralmente espiata nel frattempo.
  • L'opposizione al decreto espulsivo produce effetto sospensivo dell'esecuzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza; terminato il procedimento con conferma dell'espulsione, il provvedimento è esecutivo e coercibile.
  • La valutazione della pericolosità sociale dell'interessato deve essere svolta dai giudici di merito e non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione; chi ritiene insufficiente tale valutazione deve farlo valere nei gradi precedenti.
  • Se la pena viene espiata dopo l'adozione del decreto espulsivo e prima dell'esecuzione, l'interessato può chiedere la revoca al medesimo ufficio che ha disposto l'espulsione o farne motivo per ottenere un'autorizzazione ministeriale al rientro anticipato.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento a favore della cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza formale del ricorso prima della proposizione in Cassazione.

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