Cassazione Penale, Sentenza n. 26175/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato le condanne per rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.) e sequestro di persona (art. 605 c.p.). Le censure principali: contraddittorietà e travisamento della prova dovuti a discrepanze nelle dichiarazioni delle persone offese; assenza di riscontri sulla limitazione effettiva della libertà personale (nastro adesivo, segni); insufficienza delle prove a carico (rinvenimento di un cellulare, tracciati GPS, intercettazioni, conversazioni WhatsApp, riconoscimenti fotografici); dedotta assorbimento di alcune imputazioni in altre; richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la presunta scarsa offensività e comportamento remissivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi sono risultati generici, reiterativi rispetto ai motivi di appello e non hanno offerto un confronto specifico e critico con la motivazione della Corte di appello. La Suprema Corte ha richiamato il principio della cosiddetta "doppia conforme" (concordanza di primo e secondo grado) e la conseguente limitazione del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito, affermando che non è consentito proporre in Cassazione una rinnovata e alternativa valutazione delle prove se la motivazione dei giudici di merito è logica e adeguata. In particolare la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sulla sussistenza del sequestro di persona, richiamando il principio secondo cui non è richiesta un'impossibilità oggettiva di allontanarsi quando esistono misure intimidatorie o di impedimento tali da scoraggiare l'allontanamento, considerata la specifica capacità di reazione delle vittime; ha altresì confermato la possibilità di concorrere rapina e tentata estorsione quando abbiano oggetti e intenzionalità distinti. Le richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche sono state ritenute infondate per mancanza di argomentazione e per il chiaro quadro di pervicacia e gravità della condotta.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie di rapina contestata; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici in base al complesso probatorio valutato dai giudici di merito
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Contestata la tentata estorsione successiva alla rapina; la Corte ha considerato la condotta distinta e animata da diversa intenzionalità rispetto alla rapina, giustificando il concorso di reati
art. 605 cod. pen. (sequestro di persona)
La Corte ribadisce che il sequestro si realizza anche quando la limitazione della libertà è ottenuta tramite intimidazione o misure dirette a scoraggiare l'allontanamento, tenendo conto della capacità di reazione delle vittime
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Richiesta dai ricorrenti per ridurre la pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito sul diniego sia adeguata vista la pervicacia e la gravità delle condotte
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Norma di rito usata dalla Corte per censurare motivi di ricorso che non confutano specificamente la motivazione di merito o che ripropongono inammissibili letture alternative dei fatti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento al limite della motivazione in Cassazione e alla possibilità di riportare solo i mezzi strettamente necessari per la decisione
art. 116 cod. pen. (concorso anomalo)
Richiamata in relazione alla teoria del concorso anomalo; la Corte osserva che la questione non è stata adeguatamente devoluta in appello e comunque i giudici di merito hanno ritenuto il concorso tipico
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Principio secondo cui in Cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello, richiamato per escludere temi nuovi non trattati in appello
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto all'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi di ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: riproporre in via sostanzialmente identica i motivi già svolti in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione di secondo grado, rende il ricorso inammissibile.
- Quando primo e secondo grado sono conformi ("doppia conforme"), il sindacato di legittimità è fortemente limitato; il ricorrente deve indicare errori di diritto o vizi motivazionali specifici e non una lettura alternativa dei fatti.
- Per censurare la motivazione di merito è necessario un confronto puntuale con le argomentazioni dei giudici di appello: la genericità o la mera ripetizione delle stesse deduzioni comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Sul piano sostanziale, il sequestro di persona può ritenersi realizzato anche quando l'allontanamento della vittima sia solo scoraggiato da misure intimidatorie o accorgimenti pratici, valutando la capacità di reazione della vittima.
- Rapina e tentata estorsione possono concorrere quando abbiano oggetti e finalità diversi (es.: rapina riuscita su somme trovate, estorsione volta ad ottenere il contenuto di una cassaforte): non sempre una fattispecie assorbe l'altra.
- Le richieste di attenuanti generiche devono essere motivate con argomentazioni concrete e confrontate con la motivazione dei giudici di merito; la sola affermazione di condotta "goffa" o remissiva è insufficiente.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere introdotte in Cassazione se non rientrano nelle eccezioni di legge (sono rilevabili d'ufficio o non erano proponibili prima).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →