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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26175/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato le condanne per rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.) e sequestro di persona (art. 605 c.p.). Le censure principali: contraddittorietà e travisamento della prova dovuti a discrepanze nelle dichiarazioni delle persone offese; assenza di riscontri sulla limitazione effettiva della libertà personale (nastro adesivo, segni); insufficienza delle prove a carico (rinvenimento di un cellulare, tracciati GPS, intercettazioni, conversazioni WhatsApp, riconoscimenti fotografici); dedotta assorbimento di alcune imputazioni in altre; richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la presunta scarsa offensività e comportamento remissivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi sono risultati generici, reiterativi rispetto ai motivi di appello e non hanno offerto un confronto specifico e critico con la motivazione della Corte di appello. La Suprema Corte ha richiamato il principio della cosiddetta "doppia conforme" (concordanza di primo e secondo grado) e la conseguente limitazione del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito, affermando che non è consentito proporre in Cassazione una rinnovata e alternativa valutazione delle prove se la motivazione dei giudici di merito è logica e adeguata. In particolare la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sulla sussistenza del sequestro di persona, richiamando il principio secondo cui non è richiesta un'impossibilità oggettiva di allontanarsi quando esistono misure intimidatorie o di impedimento tali da scoraggiare l'allontanamento, considerata la specifica capacità di reazione delle vittime; ha altresì confermato la possibilità di concorrere rapina e tentata estorsione quando abbiano oggetti e intenzionalità distinti. Le richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche sono state ritenute infondate per mancanza di argomentazione e per il chiaro quadro di pervicacia e gravità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    Riferimento alla fattispecie di rapina contestata; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici in base al complesso probatorio valutato dai giudici di merito

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Contestata la tentata estorsione successiva alla rapina; la Corte ha considerato la condotta distinta e animata da diversa intenzionalità rispetto alla rapina, giustificando il concorso di reati

  • art. 605 cod. pen. (sequestro di persona)

    La Corte ribadisce che il sequestro si realizza anche quando la limitazione della libertà è ottenuta tramite intimidazione o misure dirette a scoraggiare l'allontanamento, tenendo conto della capacità di reazione delle vittime

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    Richiesta dai ricorrenti per ridurre la pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito sul diniego sia adeguata vista la pervicacia e la gravità delle condotte

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma di rito usata dalla Corte per censurare motivi di ricorso che non confutano specificamente la motivazione di merito o che ripropongono inammissibili letture alternative dei fatti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento al limite della motivazione in Cassazione e alla possibilità di riportare solo i mezzi strettamente necessari per la decisione

  • art. 116 cod. pen. (concorso anomalo)

    Richiamata in relazione alla teoria del concorso anomalo; la Corte osserva che la questione non è stata adeguatamente devoluta in appello e comunque i giudici di merito hanno ritenuto il concorso tipico

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui in Cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello, richiamato per escludere temi nuovi non trattati in appello

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto all'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi di ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: riproporre in via sostanzialmente identica i motivi già svolti in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione di secondo grado, rende il ricorso inammissibile.
  • Quando primo e secondo grado sono conformi ("doppia conforme"), il sindacato di legittimità è fortemente limitato; il ricorrente deve indicare errori di diritto o vizi motivazionali specifici e non una lettura alternativa dei fatti.
  • Per censurare la motivazione di merito è necessario un confronto puntuale con le argomentazioni dei giudici di appello: la genericità o la mera ripetizione delle stesse deduzioni comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Sul piano sostanziale, il sequestro di persona può ritenersi realizzato anche quando l'allontanamento della vittima sia solo scoraggiato da misure intimidatorie o accorgimenti pratici, valutando la capacità di reazione della vittima.
  • Rapina e tentata estorsione possono concorrere quando abbiano oggetti e finalità diversi (es.: rapina riuscita su somme trovate, estorsione volta ad ottenere il contenuto di una cassaforte): non sempre una fattispecie assorbe l'altra.
  • Le richieste di attenuanti generiche devono essere motivate con argomentazioni concrete e confrontate con la motivazione dei giudici di merito; la sola affermazione di condotta "goffa" o remissiva è insufficiente.
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere introdotte in Cassazione se non rientrano nelle eccezioni di legge (sono rilevabili d'ufficio o non erano proponibili prima).

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