Cassazione Civile, Ordinanza n. 24358/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente, quale incorporante di altra società che aveva svolto tra il 2000 e il 2005 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto del comune in forza di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, aveva agito contro l'ente chiedendo l'indennizzo per arricchimento senza causa per i maggiori costi sostenuti nell'esecuzione del servizio. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che, pur mancando un valido contratto, il rapporto trovasse comunque la propria giustificazione nell'ordinanza sindacale e che, pertanto, difettassero i presupposti dell'art. 2041 c.c. e la sussidiarietà richiesta dall'art. 2042 c.c. Con l'unico motivo di ricorso la società denunciava la violazione di tali norme, sostenendo che l'ordinanza non costituiva una compiuta regolazione del rapporto e che, quindi, non poteva escludersi la mancanza di giusta causa della locupletazione dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato il rigetto della domanda. Ha affermato che l'azione generale di arricchimento presuppone la mancanza di giusta causa della locupletazione e che tale presupposto non ricorre quando l'attribuzione patrimoniale sia conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto giuridico, finché esso conservi efficacia obbligatoria. Nel caso concreto, il servizio era stato eseguito in forza dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente, che costituiva la fonte e la giustificazione causale del rapporto; ciò escludeva la proponibilità dell'azione di arricchimento, restando eventuale la tutela risarcitoria o l'azione volta a contestare l'illegittimità del provvedimento davanti al giudice competente. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di arricchimento presuppone che la locupletazione sia avvenuta senza giusta causa; non è esperibile se l'attribuzione trae origine da un rapporto ancora efficace che giustifica lo spostamento patrimoniale.
La domanda di arricchimento ha natura sussidiaria e resta esclusa quando l'ordinamento appresta altra tutela, anche risarcitoria, ovvero quando il rapporto fonte dell'attribuzione sia ancora in essere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'azione generale di arricchimento non è esperibile quando l'arricchimento dell'una parte sia causalmente giustificato da un contratto o da altro rapporto giuridico ancora efficace, anche se il rapporto non sia un valido contratto.
- La mancanza di un contratto valido non basta, da sola, a integrare il requisito della mancanza di giusta causa richiesto per l'azione ex art. 2041 c.c.; occorre verificare se esista comunque una diversa fonte giuridica dell'attribuzione patrimoniale.
- La sussidiarietà dell'azione di arricchimento impedisce il ricorso all'art. 2041 c.c. quando l'ordinamento consenta una diversa azione, ad esempio risarcitoria, o quando la prestazione sia resa in esecuzione di un provvedimento che ne costituisce la causa giustificativa finché non venga eliminato.
- Se la prestazione è eseguita in forza di un provvedimento amministrativo o comunque di un rapporto non privo di efficacia obbligatoria, la tutela dell'esecutore non passa automaticamente attraverso l'indebito arricchimento, ma attraverso gli strumenti di impugnazione o di responsabilità pertinenti.
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