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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13093/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il ricorso contro la misura cautelare degli arresti domiciliari adottata per il reato di depistaggio (art.375 c.p.). L'accusa: nel corso delle indagini riaperte sull'omicidio di Piersanti Mattarella (6/1/1980) Piritore avrebbe fornito, in data 17/9/2024, false indicazioni circa la sorte di un guanto in pelle rinvenuto nell'autovettura utilizzata dagli esecutori dell'omicidio (afferendo tra l'altro che il guanto sarebbe stato consegnato a una "Lauricella" della Polizia Scientifica, soggetto risultato inesistente). La difesa ha proposto quattro motivi: (1) richiesta di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato (art.335‑quater c.p.p.) e conseguente inutilizzabilità delle sommarie informazioni del 17/9/2024; (2) violazione dell'art.63 c.p.p. per mancata interruzione dell'audizione quando sarebbero emersi indizi di colpevolezza; (3) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza e contraddittorietà/illogicità della ricostruzione accusatoria (la condotta del 1980 non sarebbe stata di favoreggiamento e la distanza temporale giustificherebbe le inesattezze del 2024); (4) assenza delle esigenze cautelari attuali (pericolo di inquinamento probatorio e reiterazione), che si baserebbero su scarse e meramente enunciate relazioni con ambienti investigativi e su una intercettazione di dubbia rilevanza.

La decisione

La Corte ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto infondati i primi due motivi (nulla da eccepire sulla tempestività della richiesta di retrodatazione e sulle censure relative all'art.63 c.p.p.: gli indizi di reità sono emersi solo a valle delle verifiche dopo l'audizione del 17/9/2024, quindi quelle sommarie informazioni sono utilizzabili). Ha invece ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo: mancava una adeguata e coerente motivazione circa la gravità indiziaria e, soprattutto, mancavano esigenze cautelari attuali, concrete e attuali (il rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione non è stato dimostrato in modo oggettivo; le argomentazioni sulla "speciale disinvoltura" e sui presunti rapporti con ambienti investigativi sono meramente congetturali). La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento originario del GIP (23/10/2025) e ha disposto la rimessione in libertà del ricorrente, salvo diversa detenzione per altra causa. Ha inoltre disposto la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art.626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Regola l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona che debba essere avvertita come indagata; la Corte ha interpretato che l'obbligo di avviso sorge nel momento in cui emergono elementi indizianti e ha ritenuto che tale momento sia intervenuto solo dopo le verifiche successive all'audizione del 17/9/2024, quindi le sommarie informazioni rese in quella data sono utilizzabili

  • art. 335‑quater cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato; la Corte ha ritenuto tempestiva la richiesta di retrodatazione presentata dal ricorrente e ha escluso violazione procedurale per decorrenza dei termini

  • art. 375 cod. pen.

    Delitto di depistaggio: la Corte ricorda che si tratta di un reato di pericolo concreto che richiede il dolo specifico (intenzione di deviare l'indagine/processo) e la concreta idoneità della condotta a inquinare l'accertamento in corso; non è sufficiente la mera falsità delle dichiarazioni: è necessario dimostrare l'effettiva incidenza ingannatoria sul procedimento o la consapevolezza che la dichiarazione possa arrecare quel pregiudizio

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha ribadito che tali esigenze devono essere attuali, concrete e adeguatamente motivate con elementi oggettivi e non con meri rilievi congetturali

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla comunicazione al Procuratore generale: la Corte ha disposto la trasmissione per competenza ai sensi di questa norma

Massime di principio

  • Per contestare il reato di depistaggio nella forma dichiarativa non è sufficiente dimostrare la falsità delle dichiarazioni: occorre provare il dolo specifico e la concreta idoneità della dichiarazione a inquinare l'indagine o il processo in corso
  • La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere sorretta da una ricostruzione logica e coerente dei fatti; contraddizioni e spiegazioni alternative, soprattutto se oggettivamente compatibili con comportamenti leciti o con la semplice dimenticanza dovuta al lungo tempo trascorso, possono indebolire l'impianto indiziario
  • La richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato va valutata rispetto al momento in cui sono effettivamente emersi gli elementi tali da far sorgere la posizione di indagato: se gli indizi sono emersi solo successivamente, la retrodatazione può essere respinta e le sommarie informazioni ammesse
  • Le esigenze cautelari (in particolare pericolo di inquinamento probatorio e reiterazione) richiedono elementi oggettivi e attuali: intercettazioni o contatti personali vanno concretamente collegati a una capacità o volontà attuale di compromettere le indagini, non bastano riferimenti generici a "reticoli di contatti" o titoli professionali passati
  • Nel valutare fatti molto risalenti (decenni), il giudice deve verificare con particolare attenzione l'idoneità concreta della condotta attuale a modificare gli esiti investigativi: la temporalità e la prescrizione possibile dei presunti reati anteriori incidono sulla valutazione della rilevanza e della offensività della nuova condotta dichiarativa
  • Le decisioni cautelari devono indicare chiaramente il nesso probatorio tra le dichiarazioni contestate e l'effetto ostensibilmente idoneo a pregiudicare le indagini: assenza di tale nesso giustifica la revoca o l'annullamento della misura

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