Cassazione Penale, Sentenza n. 11329/2026 del 26/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in giudizio abbreviato e dopo la loro rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, aveva in parte rideterminato le pene comminate in primo grado. Le censure miravano in particolare: al presunto vizio di applicazione dell'ordine e del confronto fra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante "privilegiata" di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; alla mancata o insufficiente motivazione sugli aumenti per continuazione e sul discostamento dal minimo edittale; alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante 416-bis.1 relativamente ad associazioni dedite allo spaccio (osservando che alcuni imputati non sarebbero organici al clan mafioso)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere formulati in parte con argomentazioni generiche e in parte manifestamente infondate. Ha ritenuto corretta la logica seguita dalla Corte territoriale: eseguito il giudizio di bilanciamento fra attenuanti e aggravanti, dichiarata l'equivalenza fra attenuanti generiche e l'aggravante bilanciabile (art. 74, comma 4, DPR 309/90), fissata la pena base e poi applicata l'aggravante "privilegiata" ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; confermata la legittimità della valutazione sulle continuazioni e sui motivi di diminuzione o aumento della pena in ragione della personalità e della gravità dei fatti; ritenute congrue le valutazioni probatorie (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratore) che motivano l'applicazione dell'aggravante anche nei confronti di chi era parte dell'associazione dedita allo spaccio. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Aggravante "privilegiata" che, una volta riconosciuta come non comparabile con altre aggravanti, impone che la pena venga aumentata applicando il regime previsto per l'aggravante, senza tener conto delle attenuanti eventualmente precedentemente valutate come equivalenti; può essere applicata anche con riguardo al delitto associativo previsto dall'art. 74 DPR 309/90 quando emerga finalità di agevolazione di un clan mafioso
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il comma 4 è indicato come circostanza aggravante bilanciabile nelle valutazioni con le attenuanti generiche
Elenca i criteri per la determinazione della pena (personalità, gravità del fatto, modalità esecutive, ecc.); la Corte territoriale lo ha richiamato come parametro per graduare la pena e motivare aumenti o diminuzioni, anche in caso di reato continuato
Principi generali sulla funzione della pena e sul libero convincimento del giudice di merito nella determinazione della sanzione, rispettati secondo la Cassazione quando la motivazione sia adeguata
Richiamato dai ricorrenti come possibile causa di proscioglimento; la Corte ha rilevato che la deduzione era generica e non specificata, dunque inammissibile
Norma menzionata in combinato con l'art. 416-bis.1 dai ricorrenti nella censura; la Corte ha ritenuto le questioni sollevate in proposito manifestamente infondate o difettose di specificità
d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.1 c.p.)
Testo normativo di origine dell'attuale art. 416-bis.1; richiamato per affermare il principio che l'aggravante puo' operare anche con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90 nella fattispecie di osmosi tra associazioni
Massime di principio
- Quando circostanze attenuanti generiche concorrano con un'aggravante "privilegiata" (che non ammette comparazione), il giudice di merito deve svolgere prima il giudizio di bilanciamento: se attenuanti e aggravante bilanciabile risultano equivalenti si applica la pena prevista per il reato aggravato senza tener conto delle attenuanti precedentemente valutate
- L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. può essere applicata anche con riferimento al reato associativo in materia di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) quando emerga una 'osmosi' o finalità di agevolazione di un clan mafioso e l'attività dello spaccio sia funzionale all'interesse della organizzazione mafiosa
- La determinazione della pena (pena base, aumenti per continuazione, e graduazione complessiva) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata in base ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; censure generiche sulla congruità della pena sono inammissibili
- La concessione o la dosimetria delle attenuanti generiche può essere motivata anche dall'esame di un solo elemento ritenuto prevalente ai sensi dell'art. 133 c.p. (personalità, gravità del fatto, modalità esecutive, ecc.) e la loro misura può essere limitata in ragione della pericolosità sociale e dei precedenti
- In tema di valutazione probatoria (es. interpretazione di intercettazioni e riscontro con dichiarazioni di collaboratori), la Cassazione non rielabora il giudizio di fatto del merito se la motivazione del giudice di merito è logica e conforme alle massime di esperienza
- Deduzioni generiche o non specificamente fondate in fatto e diritto portano all'inammissibilità del ricorso in Cassazione; il ricorrente deve indicare in modo chiaro i vizi di diritto o di motivazione che si intendono censurare
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