Cassazione Civile, Sentenza n. 24402/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: 1) omissione di esame e di pronuncia sul ravvedimento operoso effettuato (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.; art.112 c.p.c.; art.1, c.162 L. 27/12/2006 n.296; art.13 e 13‑bis D.Lgs. 472/1997); 2) errata determinazione del valore venale dell'area e violazione dei criteri di valutazione (art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; art.5, c.5 d.lgs. 504/1992 e norme collegate), con dedotte omissioni come mancato accesso ai luoghi, uso di comparabili disomogenei, mancata considerazione di morfologia, interclusione, servitù, volumetria e oneri di urbanizzazione; 3) errata ripartizione dell'onere della prova e vizio motivazionale dell'avviso (art.2697 c.c., art.16 DPR 472/1997, artt. 7 L.212/2000 e 3 L.241/1990), sostenendo che il Comune non aveva dimostrato il valore unitario adottato e che l'avviso mancava di adeguata motivazione; 4) illegittima applicazione delle sanzioni per mancata comunicazione del cambio di destinazione urbanistica e presunto principio di legittimo affidamento (art.10 L.212/2000, art.31, c.20 L.289/2002); 5) violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e mancata instaurazione del contraddittorio preventivo previsto dall'art.12, c.7 L.212/2000.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso nella sua globalità. Sulla prima censura la Corte rileva che il ravvedimento operoso era stato esaminato dalla Commissione regionale e dunque la doglianza è infondata e parzialmente inammissibile per improprio uso dei parametri di cassazione. Sulla seconda censura la Corte ritiene che la Commissione abbia rispettato i criteri di legge per la determinazione del valore venale (art.5, c.5 d.lgs. 504/1992), motivando la scelta dei comparabili e rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la valutazione probatoria, quindi motivo infondato. La terza censura (onere della prova e motivazione dell'avviso) è infondata: la Commissione non ha ribaltato l'onere probatorio e l'avviso conteneva elementi di motivazione sufficienti per comprendere le ragioni della pretesa. La quarta censura è inammissibile trattandosi di valutazione di merito non sindacabile in cassazione (la comunicazione di edificabilità era datata 17/11/2007 secondo la sentenza di merito). La quinta censura (mancato contraddittorio) è inammissibile ai sensi dell'art. 360‑bis, n.1: per i tributi locali non armonizzati e per gli accertamenti “a tavolino” non sussiste in generale obbligo di contraddittorio preventivo salvo specifica previsione normativa. Il ricorso viene rigettato; le spese seguono la soccombenza e la ricorrente deve versare la somma prevista dall'art.13, c.1‑quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Parametro di cassazione utilizzato per censurare vizi di motivazione (n.3) e omesso esame di fatti decisivi (n.5); la Corte ha richiamato la corretta collocazione delle censure e ha escluso che fossero fondate o ammissibili quando miravano a rivalutazioni di merito
art. 112 c.p.c.
Riferimento alla omessa pronuncia su domande o eccezioni; la Corte distingue tra omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia su domanda/eccezione e rileva che la Commissione aveva esaminato il ravvedimento operoso
art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamata nella questione del ravvedimento operoso e delle sue conseguenze fiscali; la Corte considera che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito
art. 13 e 13‑bis D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Norme richiamate con riguardo agli effetti e alle modalità del ravvedimento operoso e delle sanzioni; la Corte ritiene che l'argomento sia stato oggetto di esame in sede regionale
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
La Corte afferma che la Commissione regionale ha applicato correttamente i criteri indicati dalla norma nella determinazione del valore venale, operando una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
art. 2697 cod. civ.
Principio sul riparto dell'onere della prova; la Corte ricorda che la censura è fondata solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa da quella cui spettava e che il giudice di merito può dare maggiore peso ad alcune prove rispetto ad altre
art. 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212
Norma dello Statuto del contribuente richiamata in tema di motivazione e comunicazioni; la Corte segnala che su fatto contestato (comunicazione di edificabilità) si è pronunciato il giudice di merito
art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Norma sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ribadisce che il contraddittorio preventivo non è generalizzato per i tributi non armonizzati e non opera per gli accertamenti 'a tavolino' salvo specifica previsione
art. 31, comma 20, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamata nella contestazione relativa alla comunicazione del cambio di destinazione urbanistica; la questione è stata valutata come fatto di merito dal giudice d'appello
art. 360‑bis, comma 1, n.1 c.p.c.
Parametro di inammissibilità: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sul mancato contraddittorio perché costituisce non contestabile questione di diritto/processuale secondo la giurisprudenza consolidata
art. 13, comma 1‑quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in ordine all'obbligo della ricorrente di versare una somma pari al contributo unificato eventualmente dovuto per il ricorso, così come disposto dalla sentenza
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso e i versamenti effettuati devono essere valutati dal giudice di merito; in cassazione non è ammessa una doglianza che si limiti a dire che il fatto non è stato considerato se il giudice regionale lo ha esaminato anche brevemente
- La determinazione del valore venale di aree edificabili è principalmente questione di merito: il giudice di merito sceglie i comparabili e valuta gli elementi tecnici (indice di edificabilità, destinazione, oneri, volumetria); la Corte di cassazione sindaca solo la correttezza giuridica e la congruità della motivazione, non una rivalutazione dei fatti
- L'onere della prova grava sull'amministrazione per dimostrare il valore venale, ma il giudice può ritenere più convincenti gli elementi presentati dall'ente rispetto a quelli del contribuente purché motivi la scelta; la censura in cassazione richiede di dimostrare un errato riparto dell'onere, non solo dissenso sulla valutazione
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare i criteri e le ragioni dell'apprezzamento estimativo; non è invece necessario che l'avviso contenga tutta la prova documentale dell'ente, che può emergere nel processo
- Per i tributi locali 'non armonizzati' e per gli accertamenti 'a tavolino' non sussiste in generale un obbligo di contraddittorio preventivo salvo che la legge non lo imponga espressamente; l'assenza di contraddittorio in tali casi non determina automaticamente la nullità dell'atto
- I ricorsi per cassazione che mirano a una semplice rivalutazione delle prove o a contestare valutazioni di merito del giudice di appello sono inammissibili o infondati; gli errori denunciati devono essere di diritto o di motivazione
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