Cassazione Penale, Sentenza n. 17104/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda la riparazione per ingiusta detenzione chiesta da Grigol Butkskhiridze per la custodia cautelare in carcere dal 26/09/2019 al 25/03/2020 e per arresti domiciliari dal 22/07/2020 al 27/07/2020, per la contestazione del reato di ricettazione, da cui è stato poi assolto per insussistenza del fatto con sentenza divenuta definitiva il 1/04/2021. La Corte d'appello di Reggio Calabria aveva riconosciuto l'indennizzo calcolandolo su base aritmetica (importi giornalieri differenziati per custodia cautelare e arresti domiciliari) e aggiungendo un aumento equitativo del 20% per l'ulteriore afflizione connessa al fatto di essere straniero e al distacco familiare, liquidando complessivamente € 22.497,23. Il Ministero ha impugnato l'ordinanza sostenendo l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione riguardo alla esclusione della causa ostativa del dolo o della colpa grave (non sono state adeguatamente considerate le evidenze raccolte in fase di perquisizione, il rinvenimento di numerosi oggetti preziosi e strumenti atti allo scasso, e precedenti penali del ricorrente) e, in via subordinata, contestando la motivazione in ordine alla quantificazione dell'indennizzo e la ingiustificata maggiorazione del 20%. La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso perché il giudice della riparazione non ha adeguatamente motivato e confrontato gli elementi emersi nel processo di cognizione (possesso di valori non giustificati, strumenti per lo scasso, precedenti) con le ragioni che giustificarono l'imposizione della misura, né ha valutato la possibile sussistenza di colpa lieve idonea a ridurre l'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (motivi fondati), annullando con rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria. Ha disposto che la Corte territoriale, in sede di nuovo esame, valuti specificamente e motivi sulla sussistenza della causa ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave (ovvero, in subordine, l'eventuale esistenza di colpa lieve che giustifichi una riduzione dell'indennizzo), confrontando autonomamente gli elementi fattuali emersi nel processo di cognizione con le ragioni che determinarono la misura cautelare (possesso di oggetti di valore dalla provenienza non adeguatamente giustificata, ritrovamento di attrezzi atti allo scasso, precedenti penali ecc.). Ha altresì rimandato alla Corte d'appello la regolamentazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di cassazione per vizio di motivazione e violazione delle norme di motivazione (consente impugnazione per mancanza o contraddittorietà della motivazione)
Richiamato in relazione all'onere di motivazione del giudice della riparazione circa l'assenza del presupposto ostativo del dolo o della colpa grave
Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali in ordine alla quantificazione dell'indennizzo e alle ragioni che giustificano eventuali aumenti o riduzioni
art. 2236, cod. civ. (rilevato in dottrina/giurisprudenza)
Usato come parametro analogico per definire la nozione di 'colpa lieve' (errore non grossolano ma imputabile perché contrario allo standard di comportamento richiesto)
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio e motivare specificamente se la detenzione sia stata causata da comportamenti del richiedente con dolo o colpa grave: tale accertamento è condizione dell'azione e non dipende dalle deduzioni delle parti.
- La valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto a quella del giudice penale: può (e deve) esaminare il medesimo materiale probatorio ma con un diverso iter logico, volto a verificare se determinate condotte abbiano creato la "falsa apparenza" di responsabilità penale.
- Il possesso di valori non adeguatamente giustificati e il rinvenimento di strumenti chiaramente pertinenti ad attività delittuose possono configurare elementi idonei a escludere l'indennizzo (se riconducibili a dolo o colpa grave) o a giustificarne la riduzione (colpa lieve).
- La quantificazione dell'indennizzo deve essere adeguatamente motivata: eventuali maggiorazioni equitative (es. per particolari afflizioni) richiedono una motivazione specifica; analogamente la possibilità di riduzione per colpa lieve deve essere valutata e motivata.
- In caso di vizi motivazionali della decisione sulla riparazione la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, ordinando al giudice di merito di trattare compiutamente tutti gli elementi di fatto e normativi rilevanti.
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