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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00244/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il promittente alienante aveva agito per ottenere la risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente, che non aveva versato reiteratamente gli acconti pattuiti ed aveva manifestato l’intenzione di svincolarsi dal contratto. Il Tribunale aveva accolto la domanda del venditore, dichiarato la risoluzione per colpa dell’acquirente e condannato quest’ultima al risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva poi accolto solo in parte l’impugnazione dell’acquirente, escludendo una voce di danno di euro 10.000 ritenuta non provata, ma mantenendo ferma la responsabilità dell’acquirente e la condanna al risarcimento. In Cassazione l’acquirente proponeva quattro motivi: con i primi due lamentava violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento, sostenendo che i termini di pagamento degli acconti non erano essenziali e che non era stata correttamente valutata la gravità del suo inadempimento né comparati i reciproci inadempimenti; con il terzo denunciava omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’asserito inadempimento del promittente alienante; con il quarto denunciava omessa pronuncia sulle spese di primo grado, che la Corte territoriale non aveva regolato dopo la parziale riforma della sentenza di primo grado. Il resistente resisteva e proponeva ricorso incidentale aderendo al quarto motivo, e in subordine deducendo la violazione dei minimi tabellari nella liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva già ritenuto grave e esclusivo l’inadempimento dell’acquirente, aveva effettuato la comparazione tra gli inadempimenti ed aveva espressamente escluso un inadempimento del venditore; pertanto le censure erano formulate contro un ragionamento non effettivamente adottato dalla sentenza di merito. È stato invece accolto il quarto motivo, perché la Corte territoriale, pur avendo parzialmente riformato la decisione di primo grado, aveva omesso di provvedere sulle spese del primo grado, limitandosi a regolare quelle d’appello. Il ricorso incidentale è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1457 c.c.

    invocato per sostenere che i termini per il pagamento degli acconti non fossero essenziali; la Corte rileva che la decisione di merito non aveva confuso tali termini con il termine essenziale ex art. 1457 c.c.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento; la Corte osserva che la sentenza di merito aveva già ravvisato un inadempimento grave ed esclusivo della ricorrente.

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento; la Corte ritiene che la Corte d'appello avesse già giudicato l'inadempimento non di scarsa importanza.

  • art. 1454 c.c.

    richiamato in relazione alla comparazione dei reciproci inadempimenti; la Corte evidenzia che il giudice di merito aveva già effettuato tale comparazione.

  • art. 13, co. 6, L. n. 247/2012

    richiamato nel ricorso incidentale per lamentare il mancato rispetto dei minimi tabellari nella liquidazione dei compensi.

  • d.m. n. 55/2014

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare la liquidazione delle spese professionali in misura inferiore ai parametri tabellari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a criticare un argomento non decisivo o non effettivamente utilizzato dal giudice di merito.
  • In tema di risoluzione per inadempimento del preliminare, la valutazione della gravità dell’inadempimento e la comparazione tra le eventuali reciproche inadempienze costituiscono apprezzamenti di merito censurabili in cassazione solo se si dimostra l’effettiva violazione della regola applicata dal giudice e non quando il motivo presupponga una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata in sentenza.
  • La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando la questione risulti espressamente decisa dal giudice di merito o quando la motivazione, letta nel suo complesso, mostri che il capo è stato comunque esaminato e risolto.
  • Quando la decisione di appello riforma anche solo parzialmente la sentenza di primo grado, il giudice di rinvio o il giudice d’appello deve provvedere nuovamente anche sulle spese del primo grado, se su tale punto vi è stata devoluzione o la regolazione risulta dipendente dalla riforma effettuata.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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