Cassazione Penale, Ordinanza n. 00590/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito sulla responsabilità penale, ma la doglianza è stata ritenuta una mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese, quindi non specifica. Con il secondo motivo ha dedotto, da un lato, l'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. sostenendo la particolare tenuità del fatto; dall'altro, la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione sulla particolare tenuità, osservando che la motivazione di merito aveva escluso la causa di non punibilità in ragione della durata dell'occupazione/fatto contestato e che il giudizio ex art. 131-bis richiede una valutazione complessiva ex art. 133 c.p. dei connotati della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo. La censura sulle attenuanti generiche è stata dichiarata non deducibile in cassazione perché non specificamente devoluta in appello.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui è stata affermata la responsabilità; il ricorso sulla motivazione di colpevolezza è stato ritenuto una mera riproposizione di censure già disattese in appello.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete; può essere negata valorizzando la durata della condotta e gli altri indicatori di gravità.
criterio di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto e della gravità concreta della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
non citato nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera reiterazione dei motivi già dedotti in appello e già motivatamente respinti dal giudice di merito; esse sono inammissibili per difetto di specificità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va valutata con giudizio complessivo sulle modalità della condotta, sul grado di colpevolezza e sull'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Ai fini del diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è sufficiente una motivazione che individui gli elementi ritenuti rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i parametri astrattamente pertinenti.
- La mancata deduzione in appello di una specifica questione impedisce, di regola, la sua proposizione per la prima volta in cassazione, inclusa la doglianza sulla concessione delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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