Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33927/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali dovuti a un avvocato per prestazioni legali. L’opponente ha visto respinta l’opposizione sia in primo grado sia in appello e ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Dal testo emerge che, nel tentativo di notificare il ricorso per cassazione, la notificazione non sarebbe andata a buon fine perché il destinatario risultava deceduto; tuttavia il ricorrente, pur avendo avuto contezza dell’evento, non ha riattivato la notificazione verso gli eredi. In memoria ha sostenuto di aver consegnato il ricorso all’ufficiale giudiziario il giorno precedente alla scadenza del termine per impugnare, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per mancata tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio secondo i principi consolidati sulla notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, quando una notificazione entro termine perentorio non si perfeziona per cause non imputabili al richiedente, questi deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio, entro un tempo ragionevolmente contenuto e, secondo la giurisprudenza richiamata, comunque non oltre la metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate. Nel caso concreto, il ricorrente, saputo del decesso del destinatario, non ha notificato agli eredi. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso con proposta di inammissibilità

  • art. 325 c.p.c.

    utilizzato come parametro temporale massimo entro cui riattivare il procedimento notificatorio, salvo eccezioni rigorosamente provate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di definizione sfavorevole al ricorrente

Massime di principio

  • Se la notificazione di un atto processuale soggetto a termine perentorio non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, la parte ha l’onere di riattivare spontaneamente il procedimento notificatorio senza attendere un’autorizzazione del giudice.
  • Ai fini della tempestività dell’atto, la nuova notificazione si collega alla data iniziale di attivazione del procedimento solo se la ripresa avviene entro un tempo ragionevolmente contenuto, da valutarsi secondo la comune diligenza e, in linea di principio, entro la metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
  • La mera consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario a ridosso della scadenza non esonera la parte dall’onere di attivarsi tempestivamente quando venga a conoscenza dell’esito negativo della notificazione, specie se il destinatario sia deceduto e occorra notificare agli eredi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.