Cassazione Civile, Ordinanza n. 09436/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario pensione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di recuperare somme erogate a titolo di pensione di reversibilità in favore di un orfano studente, dopo il compimento del 26° anno di età. Il giudizio di merito era stato definito con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la Corte d'appello che la vicenda rientrasse nella giurisdizione contabile perché connessa a una pensione pubblica di ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, in parte a carico dello Stato. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e sostenendo che la controversia riguarda solo la fondatezza della pretesa restitutoria dell'INPS, senza incidere sul diritto a pensione, sulla sua misura o decorrenza; ha inoltre richiamato la prescrizione dell'azione e la non ripetibilità di alcuni ratei ai sensi delle norme invocate. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 59 l. n. 69/2009 per l'erronea fissazione di un termine di riassunzione inferiore a tre mesi. L'INPS ha resistito sostenendo, anche in memoria, che la lite fosse funzionalmente connessa al rapporto pensionistico e quindi devoluta alla Corte dei conti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che non fosse in discussione il diritto alla pensione di reversibilità né la sua misura, ma solo la legittimità dell'azione di recupero di ratei indebitamente percepiti e le difese del beneficiario fondate su prescrizione e irripetibilità dell'indebito. Tali questioni riguardano il rapporto tra beneficiario e INPS in relazione alla pretesa restitutoria e non il contenuto pubblicistico del rapporto pensionistico; pertanto, la giurisdizione non spetta alla Corte dei conti ma al giudice ordinario. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Massa, che avrebbe dovuto conoscere della causa, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione i motivi inerenti alla giurisdizione
art. 59, comma 2, L. n. 69/2009
richiamato nel secondo motivo per il termine di riassunzione del giudizio dopo il difetto di giurisdizione
art. 43 L. 23 dicembre 1999, n. 488
ha soppresso il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e istituito un Fondo speciale presso l'INPS, subentrato nella gestione dei rapporti pensionistici
art. 13 R.D. n. 1214/1934
richiamato dalla Corte territoriale per affermare la giurisdizione contabile sulle pensioni pubbliche in parte a carico dello Stato
invocato dal ricorrente quale base per sostenere la non ripetibilità di alcuni ratei
invocato dal ricorrente quale base per sostenere la non ripetibilità di alcuni ratei
Massime di principio
- La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda le controversie che investono il diritto a pensione, la sua misura o decorrenza, nonché le questioni funzionalmente connesse che richiedono di incidere sull'ammontare del trattamento.
- Quando la lite riguarda esclusivamente la fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito proposta dall'ente previdenziale, e i presupposti restitutori sono controversi solo nel rapporto tra beneficiario e INPS, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- La mera connessione con un rapporto pensionistico pubblico non basta a radicare la giurisdizione contabile se non è necessario accertare l'an o il quantum della pensione.
- Le questioni di prescrizione e di irripetibilità dell'indebito, ove non incidano sul contenuto del trattamento pensionistico ma solo sulla pretesa restitutoria, non trasformano la controversia in una causa pensionistica devoluta al giudice contabile.
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