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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33891/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società cessionaria di ramo d'azienda, di una cartella di pagamento emessa per imposte dirette e IVA dovute dalla società cedente per l'anno 2005 e notificata alla cessionaria quale responsabile ex lege per i debiti tributari del ramo acquisito. I giudici di merito hanno annullato la cartella ritenendo non dimostrata la preventiva escussione del cedente, non rispettato il limite di responsabilità pari al valore dell'azienda ceduta, non provata una frode fiscale, inoltre non notificato alla contribuente il prodromico avviso di accertamento e carente la motivazione dell'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la Corte ha esaminato prioritariamente il quarto, con cui si denunciava violazione degli artt. 14 d.lgs. 472/1997, 12, 24, 25, 45 e 50 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c., sostenendo che il beneficio della preventiva escussione opererebbe solo in sede esecutiva e che, essendo la società cedente estinta, non sarebbe comunque possibile escuterla preventivamente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo esaminato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28709/2020 secondo cui il cessionario di azienda o di ramo d'azienda è assistito dal beneficio della preventiva escussione entro i limiti di responsabilità previsti dall'art. 14 d.lgs. 472/1997, e tale beneficio può essere fatto valere anche nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento. Ha inoltre osservato che la dedotta estinzione della società cedente non risultava accertata in sentenza né pacificamente provata nel giudizio di merito. Poiché la ratio decisiva relativa al beneficium excussionis resiste alla censura, gli ulteriori motivi sono stati dichiarati irrilevanti. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza provvedere sulle spese per mancata attività difensiva delle intimate.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La responsabilità del cessionario per debiti tributari del cedente opera entro i limiti di valore dell'azienda ceduta ed è assistita dal beneficio della preventiva escussione; tale eccezione può essere fatta valere anche contro la cartella di pagamento.

  • artt. 12, 24, 25, 45 e 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla portata del beneficio di preventiva escussione e sulla fase in cui esso può essere opposto.

  • art. 2495 c.c.

    È invocato per sostenere che l'estinzione della società cedente impedirebbe la preventiva escussione, ma la Corte rileva che tale fatto non era stato accertato nel merito.

  • Cass., Sez. Un., n. 28709 del 16 dicembre 2020

    Afferma che il cessionario risponde dei debiti tributari nei limiti di legge con beneficio di preventiva escussione e precisa il riparto dell'onere probatorio a seconda del tipo di società debitrice principale.

  • Cass., Sez. Un., n. 7931 del 29 marzo 2013

    Richiamata per il principio secondo cui, se una ratio decidendi autonoma resta ferma, l'esame degli ulteriori motivi diventa irrilevante.

  • Cass. n. 11493 dell'11 maggio 2018

    Richiamata in tema di irrilevanza delle censure rivolte a rationes decidendi non decisive una volta che ne sopravviva una autonoma.

  • Cass. n. 3633 del 10 febbraio 2017

    Richiamata per il medesimo principio sull'assorbimento/irrilevanza degli ulteriori motivi quando una ratio autonoma regge la decisione.

Massime di principio

  • La responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente è soggetta ai limiti previsti dalla legge speciale e al beneficio della preventiva escussione del patrimonio del debitore principale.
  • Il beneficium excussionis può essere eccepito non solo nella fase esecutiva, ma anche nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento.
  • Quando si deduce la violazione del beneficio di preventiva escussione, occorre verificare e allegare l'effettiva insufficienza del patrimonio del debitore principale; la sola affermazione dell'estinzione della società non è sufficiente se non risulta accertata o ritualmente introdotta nel giudizio di merito.
  • Se una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse resiste alla censura, i motivi diretti contro le altre diventano irrilevanti e il ricorso va respinto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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