Cassazione Civile, Ordinanza n. 02902/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)
La controversia
La controversia nasce dall’importazione, da parte della società, di alimenti per cani e gatti provenienti dalla Thailandia. L’amministrazione doganale, a seguito di analisi eseguite su un lotto di 3.200 cartoni, ha ritenuto che la merce avesse una composizione diversa da quella dichiarata e ha emesso avvisi di rettifica con applicazione di un dazio differente. La società ha impugnato i recuperi e la Commissione tributaria regionale ha accolto solo in parte l’appello: ha ritenuto irrilevante la presenza di glucosio in tracce ai fini della classificazione tariffaria, ma ha annullato alcune rettifiche relative a precedenti importazioni per difetto di prova dell’assenza di glucosio. In cassazione l’amministrazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 78 del Codice doganale comunitario e dell’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 374/1990, sostenendo che, per estendere i risultati dell’analisi a partite precedenti identiche, non occorresse ripetere nuove analisi di laboratorio; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR posto a suo carico la prova dell’assenza di glucosio. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo la nullità della motivazione per asserita apparenza o contraddittorietà e, con altro motivo, la violazione della normativa tariffaria doganale, sostenendo che la merce dovesse essere classificata nella voce esente da dazio 23091011.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettando i primi due motivi incidentali e dichiarando assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese. In motivazione ha affermato, da un lato, che l’art. 78 CDC consente di estendere i risultati del campionamento a dichiarazioni doganali precedenti solo se le merci siano effettivamente identiche, circostanza che il giudice di merito deve verificare; dall’altro, che la voce tariffaria invocata dalla società prevede l’esenzione da dazio per alimenti per cani o gatti contenenti glucosio senza indicare una soglia minima, sicché la presenza di glucosio nei prodotti importati impediva la rettifica doganale sulla base del diverso inquadramento tariffario ritenuto dall’amministrazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per censurare la violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 78 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)
Consente all’autorità doganale di estendere gli esiti del controllo su campioni di una dichiarazione ad altre dichiarazioni precedenti, ma solo se le merci siano identiche; tale identità deve essere accertata dal giudice.
art. 11, comma 9, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
Richiamato insieme all’art. 78 CDC come base della revisione doganale delle importazioni pregresse.
È stata dedotta la violazione della regola di riparto dell’onere della prova; l’esame del motivo è stato assorbito dall’accoglimento del motivo incidentale sulla tariffa doganale.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente incidentale per censurare la motivazione della sentenza di merito.
Richiamati per sostenere la nullità della sentenza per vizio di motivazione.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione del giudice.
art. 2 del Regolamento CEE n. 256/87
Invocato per la corretta classificazione tariffaria della merce importata.
voce doganale TARIC 23091011
La Corte ha ritenuto che la voce preveda l’esenzione daziaria per alimenti per cani o gatti contenenti glucosio, senza fissare una soglia quantitativa minima oltre la quale il glucosio diventi irrilevante.
Massime di principio
- In materia doganale, il risultato del campionamento effettuato su una partita può essere esteso a dichiarazioni precedenti solo se il giudice accerta in concreto che le merci oggetto di rettifica siano identiche a quelle analizzate.
- La revisione delle importazioni pregresse non richiede necessariamente un nuovo campionamento in ogni caso, ma presuppone la verifica dell’identità sostanziale del prodotto tra le diverse partite.
- Quando una voce tariffaria prevede l’esenzione da dazio per merci contenenti un determinato ingrediente, la norma va applicata secondo il suo tenore letterale: se non è prevista una soglia minima, la presenza dell’ingrediente è sufficiente a integrare il presupposto dell’esenzione.
- La censura di motivazione apparente o contraddittoria è infondata se la sentenza, pur sintetica, consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se tale percorso possa essere errato nel merito.
- Se una questione resta assorbita per effetto dell’accoglimento di un motivo autonomamente sufficiente a definire la controversia, il relativo motivo non può essere esaminato nel merito.
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