Cassazione Civile, Ordinanza n. 17915/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare del 27 settembre 2009 con cui una società si impegnava a partecipare a una nuova società a responsabilità limitata, previa trasformazione della società di persone convenuta, e da due successivi preliminari del 31 marzo 2010 di cessione di quote stipulati con i singoli soci. In primo grado era stata pronunciata la risoluzione per inadempimento dei convenuti, con condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento dell’operazione e al pagamento del doppio della caparra confirmatoria. In appello, invece, la domanda era stata rigettata perché la corte territoriale aveva ritenuto non provato l’inadempimento, aveva considerato la crisi economica della società debitrice non idonea a impedire la stipula del definitivo e aveva escluso prova di diffide, messe in mora o rifiuti a stipulare. La ricorrente ha censurato tale decisione deducendo, in sintesi, violazione delle regole sull’onere della prova in tema di risoluzione per inadempimento, nonché vizi di motivazione e, per quanto riguarda le caparre, violazione della disciplina della caparra confirmatoria. Ha inoltre contestato la statuizione sulle spese e quella sul quantum delle somme da restituire.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che la corte d’appello avesse erroneamente invertito l’onere della prova: una volta provata la fonte negoziale del diritto e la scadenza del termine per la stipula dei definitivi, spettava ai debitori dimostrare l’adempimento o altri fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Ha inoltre giudicato illogica e contraddittoria la motivazione che aveva escluso l’imputabilità dell’inadempimento valorizzando una crisi economica ritenuta di entità tale da non impedire la stipula. Il quarto motivo, relativo al quantum, e il quinto, sulle spese, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito delle domande e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento e ai rimedi conseguenti
richiamato come norma sulla non scarsa importanza dell’inadempimento
richiamato per gli effetti restitutori della risoluzione
richiamati per l’interpretazione dei contratti preliminari
richiamato in tema di buona fede nell’esecuzione del rapporto
la Corte ribadisce che il creditore deve provare il titolo e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’adempimento o altri fatti estintivi
richiamato nel ricorso, senza autonoma trattazione decisiva nella motivazione
richiamato in relazione alla valutazione delle prove
richiamato nel ricorso, senza autonoma decisione specifica
richiamato nel ricorso, senza autonoma decisione specifica
richiamato nel ricorso, senza autonoma decisione specifica
richiamato in relazione alla caparra confirmatoria e al diritto al doppio della caparra in caso di recesso conseguente all’inadempimento
evocato per affermare che l’eventuale impossibilità liberatoria o altra causa esimente deve essere provata dal debitore
richiamato con riferimento alla condanna alle spese di lite
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità/motivazione
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di rinvio
Massime di principio
- Nelle azioni di risoluzione per inadempimento, il creditore deve provare la fonte del rapporto obbligatorio e il termine di scadenza, potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento; spetta al debitore provare l’esatto adempimento o i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato.
- Il giudice di merito non può invertire l’onere della prova pretendendo dal creditore la dimostrazione del fatto negativo dell’inadempimento, quando sia già stata provata l’esistenza del contratto e la scadenza dell’obbligazione.
- La motivazione è illogica se esclude l’imputabilità dell’inadempimento facendo leva su una difficoltà economica del debitore ritenuta, nello stesso tempo, non tale da impedire l’esecuzione della prestazione: se l’ostacolo è superabile o irrilevante, non vale come causa liberatoria.
- In tema di caparra confirmatoria, la domanda di restituzione del doppio presuppone l’accertamento dell’inadempimento della parte obbligata; se tale accertamento viene rimesso in discussione, resta assorbita la verifica sul quantum delle somme dovute.
- Quando la decisione di merito viene cassata sul capo principale, resta assorbita la statuizione accessoria sulle spese, che dovrà essere nuovamente regolata dal giudice di rinvio.
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