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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3304/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Chieti del 4 dicembre 2020 sostenendo la violazione dell'art. 186 C.d.S., commi 2 lett. b) e 9-bis, perché il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria prevista dalla norma, ossia la sospensione della patente di guida, nonostante la condotta fosse stata accertata tramite patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'accertamento del reato tramite patteggiamento non esclude l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 186, comma 2 lett. b) C.d.S. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente e ha applicato la sanzione per la durata di sei mesi, fissando la misura nel minimo in ragione della pena principale determinata nel minimo.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno

    La sospensione della patente prevista dall'art. 186, comma 2 lett. b), è sanzione amministrativa accessoria obbligatoria all'accertamento del reato e va applicata anche quando il reato è stato definito tramite patteggiamento.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Il patteggiamento costituisce comunque un accertamento del fatto reato, pur sui generis, fondato sulla descrizione del capo d'imputazione; pertanto le sanzioni accessorie previste dalla legge collegata al reato devono essere prese in considerazione dal giudice.

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 4 (sent. n. 50060/2017 e n. 27931/2005)

    La giurisprudenza consolidata afferma che il patteggiamento non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie quando il fatto è di fatto accertato nella descrizione del capo di imputazione e non contestato dalle parti.

Massime di principio

  • Il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. comporta un accertamento del fatto e non esime automaticamente dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste per il reato.
  • Quando una norma prevede una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria al momento dell'accertamento del reato, il giudice che ometta di applicarla incorre in vizio impugnabile e la decisione può essere annullata in relazione a quella omissione.
  • Se la pena principale è determinata nel minimo, è coerente fissare la sanzione amministrativa accessoria al minimo del suo intervallo; la Corte può disporre direttamente l'applicazione della sanzione accessoria senza rinvio quando la materia è già delineata e non richiede accertamenti ulteriori.
  • Il Procuratore generale può proporre ricorso in Cassazione limitatamente all'omessa statuizione sulle sanzioni accessorie e ottenere l'annullamento solo per quella parte della sentenza.
  • In casi simili è opportuno verificare sempre se il fatto è stato concretamente accertato nella formulazione dell'imputazione e se le parti lo hanno contestato; in assenza di contestazione, le sanzioni accessorie previste dalla legge devono essere applicate.

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