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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12120/2020 del 22/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il ricorrente vantava verso due debitori un credito residuo di Euro 60.540,00, risultante da una scrittura privata del 10 maggio 2004: i debitori avevano assunto il debito di una società nei suoi confronti, dopo che egli, quale fideiussore verso una banca, lo aveva pagato. Ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, apprese che i debitori avevano promesso in vendita un immobile il 2 luglio 2004, con preliminare trascritto il 6 luglio 2004. Il 5 maggio 2005 il creditore trascrisse il pignoramento sull’immobile; il 9 giugno 2005 fu stipulato il definitivo con una terza nominata dal promissario acquirente, trascritto il 10 giugno 2005. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 2 agosto 2010, accolse l’azione ex art. 2901 c.c., dichiarando inefficace nei confronti del creditore la vendita. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 21 ottobre 2014, accolse l’impugnazione della terza acquirente e rigettò la revocatoria, ritenendo non provata la sua consapevolezza del pignoramento e valorizzando l’affidamento sul notaio e sull’agenzia immobiliare. Il creditore ricorse per cassazione con tre motivi. Con i primi due denunciò violazione degli artt. 2901, 2643, 2644 e 2914 c.c., contestando che la buona fede dell’acquirente potesse prevalere sul pignoramento già trascritto; dedusse inoltre violazione degli artt. 1175, 1375 e 1703 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., censurando che l’ignoranza imputata al mancato avviso dei professionisti fosse sufficiente a escludere la scientia damni. In via subordinata, con il terzo motivo, contestò la condanna alle spese e chiese la compensazione, sostenendo la propria buona fede nell’esercizio dell’azione.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo. Ha precisato che, nell’azione revocatoria relativa a una vendita preceduta da preliminare, l’eventus damni va valutato al momento del definitivo, mentre il presupposto soggettivo deve essere verificato prioritariamente, per il contratto per persona da nominare, con riguardo allo stipulante e al momento della conclusione del preliminare. Se tale verifica esclude la scientia damni dello stipulante, l’indagine va svolta sulla nominata. La trascrizione del pignoramento esclude la buona fede di chi la ignori, ma non dimostra automaticamente la colpa grave dell’acquirente. Tuttavia, non è sufficiente a escludere la colpa grave il solo affidamento sul notaio e sull’agenzia: occorre accertare se l’acquirente abbia richiesto visure o sollecitato specifiche rassicurazioni sull’assenza di formalità pregiudizievoli. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    In altri termini, se la M., terza acquirente, è certamente in colpa diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – per aver confidato sulla professionalità dei soggetti, agenzia immobiliare e notaio, ai quali si era affidata in occasione della stipulazione del definitivo (perchè ritenere il contrario equivarrebbe, di fatto, a “depotenziare” l’efficacia, generale, di pubblicità dichiarativa, propria della trascrizione nei registri immobiliari), affinchè tale colpa possa ritenersi “lieve”, facendo in questo modo “salva” la sua libertà negoziale, occorreva accertare che ella avesse chiesto l’effettuazione di visure o, quantomeno, avesse sollecitato rassicurazioni specifiche circa l’inesistenza di trascrizioni pregiudizievoli per il suo diritto.

    Nell’azione revocatoria per un atto oneroso successivo al credito, la scientia damni del terzo può essere integrata dalla conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizio, ma la colpa del terzo deve essere valutata concretamente. L’affidamento sui professionisti incaricati non basta, da solo, a escludere una colpa grave per la mancata consultazione dei registri immobiliari; occorre verificare se l’acquirente abbia chiesto visure o specifiche rassicurazioni.

  • art. 1391 c.c.

    Orbene, già sotto questo profilo – e, dunque, considerando l’accettazione della “electio” quale “ratifica” dell’operato dello stipulante – si conferma la necessità di riferire a costui, in prima battuta, la verifica dello stato di “scienza o di ignoranza”, al momento della stipulazione del preliminare, del carattere pregiudizievole (per il credito pregresso, vantato dall’attore in revocatoria verso i promittenti venditori) dell’atto revocando, secondo la previsione di cui dell’art. 1391 c.c., comma 1, a mente del quale, “nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato”.

    Nel contratto per persona da nominare, ricondotto alla rappresentanza, la verifica dello stato soggettivo rilevante per la revocatoria va svolta prioritariamente sulla persona dello stipulante e con riferimento al momento della conclusione del preliminare. Se la verifica sulla sua posizione è negativa, deve comunque essere esaminata quella del nominato, poiché il rappresentato in mala fede non può avvalersi dell’ignoranza o buona fede del rappresentante.

  • art. 2643 c.c.

    In questo senso può dirsi, allora, sulla scorta di quanto rilevato dall’odierno ricorrente, che la trascrizione – nel determinare una presunzione legale di conoscenza delle vicende che interessino beni di tale natura – ha l’effetto di escludere la buona fede di chi la ignori, ma non pure, automaticamente, di provare la sua colpa grave.

    La pubblicità immobiliare determina una presunzione legale di conoscenza della formalità trascritta e impedisce all’acquirente di invocarne l’ignoranza in buona fede; non prova però, automaticamente, che l’ignoranza sia imputabile a colpa grave, da accertare in concreto.

  • art. 2644 c.c.

    In questo senso può dirsi, allora, sulla scorta di quanto rilevato dall’odierno ricorrente, che la trascrizione – nel determinare una presunzione legale di conoscenza delle vicende che interessino beni di tale natura – ha l’effetto di escludere la buona fede di chi la ignori, ma non pure, automaticamente, di provare la sua colpa grave.

    La trascrizione rende conoscibili le vicende immobiliari e opera sul piano della conoscenza legale, ma non consente da sola di presumere automaticamente la colpa grave dell’acquirente ai fini della scientia damni.

  • art. 1401 c.c.

    in caso di esercizio dell’azione revocatoria avente ad oggetto il contratto definitivo di compravendita immobiliare concluso nelle forme di cui all’art. 1401 c.c., qualora l’immobile compravenduto sia stato oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo, ma posteriormente alla trascrzione del preliminare, la verifica della “scientia damni” in capo alla terza nominata (da compiersi solo nell’ipotesi in cui analoga verifica, già effettuata nei riguardi dello stipulante e con riferimento al momento della conclusione del contratto preliminare, abbia dato esito negativo), deve essere diretta ad evidenziare se la colpa della stessa, nel non aver consultato i registri immobiliari, possa assumere i connotati della lievità, idonea a giustificare la tutela del suo affidamento”.

    Quando il definitivo è stipulato con un terzo nominato e il pignoramento è stato trascritto dopo il preliminare ma prima del definitivo, la scientia damni della nominata si esamina solo dopo quella dello stipulante, riferita alla conclusione del preliminare. Se occorre esaminare la nominata, va valutato se la sua omissione di consultare i registri immobiliari sia caratterizzata da colpa soltanto lieve, tale da giustificare la tutela del suo affidamento.

  • art. 1404 c.c.

    Difatti, proprio l’argomento – ma non esso solo, come si dirà meglio di seguito – basato sulla riconduzione dei rapporti tra “stipulante” e “nominato” alla disciplina della rappresentanza volontaria, impone di riferire, all’opposto, in via di priorità, la valutazione del presupposto soggettivo della cd. “actio pauliana” alla posizione assunta dal primo in occasione della conclusione del contratto preliminare.

    Nel contratto per persona da nominare, l’elezione del terzo si inserisce in uno schema ricondotto alla rappresentanza volontaria; ai fini della revocatoria, la valutazione del presupposto soggettivo va quindi riferita anzitutto allo stipulante al momento del preliminare.

  • art. 115 c.p.c.

    nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una eccezione in senso stretto”.

    La Cassazione può accogliere una questione per una diversa ragione giuridica individuata d’ufficio, se opera sui fatti già accertati e non modifica la domanda né integra un’eccezione in senso stretto.

  • art. 91 c.p.c.

    l’accoglimento di uno dei motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento dell’ulteriore mezzo di gravame sulla ripartizione dell’onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio”.

    Se la decisione sulle spese è censurata insieme a motivi che conducono alla cassazione con rinvio, la censura sulle spese resta assorbita: la liquidazione delle spese delle fasi precedenti spetta al giudice di rinvio, in funzione dell’esito finale.

  • art. 92 c.p.c.

    l’accoglimento di uno dei motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento dell’ulteriore mezzo di gravame sulla ripartizione dell’onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio”.

    La censura relativa alla compensazione delle spese è assorbita quando la decisione di merito viene cassata con rinvio; il giudice di rinvio liquida le spese delle precedenti fasi tenendo conto dell’esito complessivo.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria avente a oggetto il definitivo stipulato in esecuzione di un preliminare, l’eventus damni va valutato al momento del definitivo, quando si realizza l’effettivo depauperamento o pericolo di depauperamento del patrimonio del debitore; il presupposto soggettivo va invece riferito al momento in cui il terzo ha compiuto la libera scelta negoziale, normalmente la stipulazione del preliminare.
  • Quando il preliminare è concluso per persona da nominare, la verifica della scientia damni va svolta prioritariamente sulla posizione dello stipulante al momento del preliminare, in ragione della riconduzione del rapporto con il nominato allo schema della rappresentanza. Se l’esame è negativo, va verificato lo stato soggettivo del nominato; il rappresentato in mala fede non può comunque giovarsi dell’ignoranza o buona fede del rappresentante.
  • La trascrizione di un pignoramento immobiliare comporta una presunzione legale di conoscenza della formalità e impedisce a chi la ignori di invocare la buona fede; non prova però automaticamente la colpa grave dell’acquirente. Questa deve essere accertata in concreto.
  • L’affidamento sul notaio o sull’agenzia immobiliare non è, da solo, sufficiente a escludere la colpa grave dell’acquirente che non abbia consultato i registri immobiliari. Per valutare se l’ignoranza sia soltanto lievemente colposa, occorre accertare se siano state richieste visure o specifiche rassicurazioni sull’assenza di formalità pregiudizievoli.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProprietàImpugnazioni
RamiObbligazioniDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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