Cassazione Penale, Sentenza n. 35617/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso la configurabilità del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e aveva ritenuto che le certificazioni "Eipass 7 Moduli User" non avessero natura di atto pubblico, con conseguente riqualificazione di molte condotte in falso semplice (art. 480 c.p.) e revoca della misura cautelare. Nel ricorso si deduceva: 1) errata applicazione dell'art. 416 c.p. e carenze/contraddizioni della motivazione circa la sussistenza di una struttura associativa e la ripartizione di ruoli tra i vari centri/formatori; 2) errata valutazione della natura giuridica delle certificazioni "Eipass 7 Moduli User" (richiamando normativa statale, europea e precedente giurisprudenza e l'accreditamento di Certipass s.r.l.); 3) mancata applicazione dell'aggravante della fidefacenza (art. 476 c.p.), e, in subordine, si rilevavano le persistenti esigenze cautelari per la gravità e ripetitività delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi due motivi: 1) ha censurato l'ordinanza del riesame per omissione e per introduzione di requisiti non previsti dalla fattispecie (es. "circolarità" dei rapporti o obbligo di "cassa comune"), disponendo che il Tribunale di Potenza dovrà riesaminare se sussistono gli elementi per configurare l'associazione per delinquere anche valutando i contributi di altri collaboratori del Centro Studi Gallotta; 2) ha ritenuto che le certificazioni "Eipass 7 Moduli User", rilasciate da Certipass s.r.l. accreditata, rientrano nella nozione penalistica di atto pubblico e quindi la qualificazione come falso in atto pubblico richiede nuova valutazione. Ha invece dichiarato inammissibile la parte del terzo motivo relativa all'aggravante della fidefacenza, perché il ricorso non ha fornito argomentazione sufficiente sul fondamento normativo del potere di fede privilegiata attribuito agli enti certificatori. Conseguenza pratica: annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di associazione a delinquere e di falso in atto pubblico (certificazioni Eipass), con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio su tali profili; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Richiede accordo criminoso stabile tra tre o più persone finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea a realizzare un programma delittuoso indeterminato; non è necessario introdurre requisiti addizionali come la conoscenza reciproca di tutti gli affiliati o l'esistenza di una cassa comune. Il dolo diretto esige la consapevolezza della finalità criminale.
art. 480 cod. pen. / art. 479 cod. pen.
Art. 480 (falso in certificati) e art. 479 (falso in atto pubblico) rilevano secondo la qualificazione del documento: la Corte ha ritenuto che alcune certificazioni, se qualificabili come atti pubblici, rientrino nella fattispecie più grave di falso in atto pubblico anziché in quella di falso semplice.
art. 476, comma secondo, cod. pen.
Prevede l'aggravante per falsificazione di atti pubblici aventi fede privilegiata (fidefacenza). La Corte ha ritenuto che per far valere tale aggravante occorra dimostrare il fondamento normativo che attribuisce la speciale potestas documentatoria all'ente/autore; la parte che invocava la fidefacenza è risultata generica e quindi inammissibile.
d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2
Definisce l'"ente titolato" al rilascio delle certificazioni delle competenze (soggetto pubblico o privato autorizzato/accreditato). La Corte ha ritenuto applicabile la norma per riconoscere l'accreditamento di Certipass s.r.l. e quindi il carattere rilevante delle certificazioni rilasciate.
d.m. 59/2008
Il decreto definisce la certificazione EIPASS come "attestato di addestramento professionale" equipollente ad altre certificazioni del settore ed utile ai fini di attribuzione di punteggi in concorsi: elemento usato dalla Corte per qualificare la rilevanza pubblicistica delle certificazioni.
legge 21 dicembre 1978, n. 845; legge 28 giugno 2012, n. 92; Regolamento (UE) n. 1303/2013; raccomandazioni del Consiglio
Normativa citata a titolo di quadro regolatorio della formazione professionale e delle certificazioni: utile a dimostrare che il settore è regolato e che certificazioni rilasciate da enti accreditati possono assumere rilievo ai fini pubblicistici.
Norma che disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione e che è stata invocata per censurare l'erronea applicazione delle norme penali e la carenza di motivazione.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle esigenze cautelari: si tratta della previsione sulle esigenze cautelari (pericolo di recidiva o di reiterazione) valutate dal pubblico ministero nell'atto di impugnazione.
Richiamato in relazione alla determinazione della durata massima delle misure cautelari in funzione del massimo edittale del reato; la Corte ha osservato che la configurazione dell'aggravante influirebbe sulla durata massima possibile della misura.
Massime di principio
- Per configurare un'associazione per delinquere non è necessario imporre requisiti aggiuntivi come la conoscenza reciproca tra tutti i partecipanti o l'esistenza di una cassa comune: è sufficiente un accordo stabile tra tre o più persone con ruoli e modalità operative ripetute e finalità criminosa condivisa.
- Nel valutare la natura di un documento/attestato, conta l'accreditamento/autorizzazione dell'ente che lo rilascia e l'utilizzabilità del titolo in contesti pubblicistici (concorsi, graduatorie): certificazioni rilasciate da enti accreditati possono assumere rilevanza di atto pubblico ai fini penali.
- L'aggravante della fidefacenza richiede una puntuale dimostrazione del potere normativo o regolamentare che attribuisce all'ente o al soggetto emittente la speciale potestas documentatoria: non basta affermare genericamente la fede privilegiata del documento.
- Le decisioni sui provvedimenti cautelari vanno rivalutate se la qualificazione giuridica del fatto cambia (es. riqualificazione in falso in atto pubblico o riconoscimento di associazione): la maggiore gravità o le risultanze indizianti possono incidere sulle esigenze cautelari.
- In sede di motivazione, il giudice di merito non deve omettere di esaminare soggetti e fatti indicati nell'imputazione né introdurre requisiti non previsti dalla legge; tali errori sono censurabili in Cassazione e possono determinare rinvio per nuovo esame.
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