Cassazione Penale, Sentenza n. 15565/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione depositato dall'avv. Nicola Piscopo per cassazione in qualità di sostituto dell'avv. Sara Massimo. Primo motivo: censura per motivazione illogica (art.606, comma 1, lett. e) c.p.p.) con riferimento all'identificazione al momento della notifica dell'ordine di espulsione, sostenendo che non vi fosse prova convincente che la persona notificata fosse effettivamente l'Erunse (contestazione della testimonianza del funzionario di P.S. Roberto Ienzi). Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art.34 del d.lgs. n.274/2000 (richiamato ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che il Giudice di pace avrebbe erroneamente qualificato la norma come causa di non punibilità invece che come causa di improcedibilità per speciale tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Motivazioni principali: la Corte non può riesaminare il merito e rivalutare la prova già valutata dal giudice di merito; il GdP di Lanciano ha fornito motivazione congrua e persuasiva sull'identificazione (testimonianza del funzionario, riscontri documentalmente provati, uso di foto segnaletiche e riscontro AFIS tramite impronte) e ha spiegato che il termine "sedicente" indicava la mancanza di documenti e non l'assenza di identificazione. Sull'art.34 d.lgs. n.274/2000 la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità, valutando il tempo intercorso tra espulsione e reato e l'assenza, nel ricorso di cassazione, di elementi che attestassero esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute pregiudicate dall'ulteriore corso del procedimento. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 286/1998, art.14, comma 5-ter
Norma che sanziona la violazione del provvedimento di espulsione; applicata in primo grado per la condanna dell'Erunse per non aver lasciato il territorio dello Stato entro i termini dell'ordine di espulsione.
Norma che disciplina l'istituto della particolare tenuità del fatto (causa di improcedibilità per speciale tenuità); la Corte ha confermato che la sua applicazione richiede valutazione delle concrete esigenze (lavoro, studio, famiglia, salute) e del lasso temporale intercorso, elementi non dimostrati nel caso di specie.
cod. proc. pen., art.606, comma 1, lett. e)
Motivo di ricorso per cassazione relativo a motivazione illogica; la Corte ha ritenuto la censura come mero invito a rivedere la valutazione della prova, cosa non consentita in sede di legittimità.
cod. proc. pen., art.606, comma 1, lett. b)
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di norme di diritto; richiamato in relazione all'art.34 d.lgs. 274/2000 ma ritenuto infondato perché la corretta applicazione era stata motivata dal giudice di merito.
Norma che dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione, ivi comprese le spese processuali a carico del ricorrente; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
d.l. 28/10/2020, n.137, art.23, comma 8
Previsione utilizzata per la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; il P.M. ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sent. n.186 del 2000
Richiamata in merito alla possibilità di condannare il ricorrente ad una somma in favore della cassa delle ammende per profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per riconsiderare la valutazione della prova: le doglianze che impongono una diversa lettura delle risultanze probatorie sono, di regola, inammissibili.
- La sussistenza dell'identità della persona notificata può essere adeguatamente provata mediante testimonianza del pubblico ufficiale, riscontri documentali e tecniche identificative (foto segnaletiche, esame AFIS), e l'uso del termine "sedicente" nel verbale può indicare solo la mancanza di documenti, non l'assenza di identificazione.
- L'art.34 d.lgs. 274/2000 (particolare tenuità) richiede una motivazione specifica che valuti il tempo intercorso e le concrete esigenze (lavoro, studio, famiglia, salute) dell'imputato: la sua applicazione non è automatica e deve risultare dal merito.
- Chi impugna con argomentazioni che si limitano a criticare la persuasività o la valutazione delle prove del giudice di merito rischia l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende se l'impugnazione è ritenuta irrituale o colposa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15484/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15488/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15490/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15492/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15495/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15496/2022 del 21/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →