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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25287/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano ha confermato, in sede di rito abbreviato, la condanna dell'imputato per aver svolto attività non autorizzata di parcheggiatore. Il fatto concreto, secondo la sentenza di merito richiamata dalla Cassazione, era desunto dalla CNR e dalla relazione di servizio: l'imputato era stato visto indicare in modo inequivoco agli automobilisti in transito la presenza di posti liberi in un posteggio, invitandoli di fatto a lasciare lì l'autovettura; risultava inoltre che fosse già stato denunciato per analoga attività e che avesse ammesso in udienza di aver accettato somme come elemosina nella medesima giornata. Il ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità penale, sostenendo l'erroneità della decisione impugnata. La censura è stata però ritenuta meramente reiterativa delle doglianze già proposte in appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata e quindi priva di una critica argomentata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato e privo di confronto con la decisione di appello, limitandosi a riproporre questioni già dedotte e disattese nei gradi di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, C.d.S.

    La disposizione è richiamata come base della contravvenzione per attività non autorizzata di parcheggiatore; la sentenza conferma la rilevanza penale della condotta descritta in fatto.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)

    Il ricorso deve esporre le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; la mera riproposizione di doglianze già disattese non integra un motivo idoneo, ma un motivo apparente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, rendendo dovuta la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito non soddisfa il requisito di ammissibilità.
  • Un motivo che non sviluppi una critica argomentata della decisione impugnata, ma si limiti a contestarla in termini assertivi o ripetitivi, è un motivo apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel rito abbreviato, la motivazione della decisione può fondarsi sugli atti di indagine richiamati dal giudice di merito, purché sia resa una valutazione coerente della prova disponibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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